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Art. 2641 — Confisca

Art. 2641 — Confisca

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Quando non è possibile l’individuazione o l’apprensione die beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 42778/2017

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, costituiscono “beni utilizzati per commettere il reato” di cui all’art. 2638 cod. civ., confiscabili ai sensi dell’art. 2641 cod. civ., anche mediante l’apprensione di beni per valore equivalente, i finanziamenti concessi da un istituto di credito a terzi per l’acquisto di azioni ed obbligazioni dello stesso istituto, finalizzati a rappresentare una realtà economica del patrimonio di vigilanza dell’ente creditizio diversa da quella effettiva, con ostacolo delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

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Cass. pen. n. 33027/2017

E soggetto alla confisca obbligatoria di cui all’art. 2641 cod. civ. e, pertanto, al sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., il bene utilizzato per commettere il reato di corruzione fra privati, dovendo attribuirsi tale qualifica con riferimento al momento storico del perfezionamento dell’accordo criminoso (e verificando che tale caratteristica sia stata mantenuta nel momento successivo dell’esecuzione dell’accordo) quale mezzo concretamente utilizzato dalle parti per far conseguire ad uno dei soggetti indicati dall’art. 2635 cod. civ. l’utilità illecita, indipendentemente dal fatto che il bene stesso non sia strutturalmente funzionale alla commissione del reato e che successivamente ad essa non abbia conservato una destinazione illecita. (Fattispecie di sequestro finalizzato alla confisca di immobile acquistato dal corrotto con mutuo proprio, allo scopo di farne oggetto di un contratto di locazione stipulato con il corruttore che prevedeva la corresponsione di canoni superiore ai ratei mensili di mutuo, consistendo proprio in tale differenza il prezzo del reato di cui all’art. 2635 cod. civ.; nella circostanza, la S.C. ha ritenuto legittimo il diniego di restituzione dell’immobile anche dopo il venir meno del contratto di locazione, osservando che tale tipo di sequestro richiede solo l’esistenza del nesso strumentale, anche occasionale, fra la “res” e la perpetrazione del reato, e non esige invece alcun rapporto di stabile asservimento della cosa alla commissione del reato che si traduca in una prognosi di pericolosità connessa alla sua libera disponibilità).

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Cass. pen. n. 21458/2005

È soggetto alla confisca di cui all’art. 2641 c.c. e, pertanto, al sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321, comma secondo, c.p.p., ove sussista il fumus commissi delicti della fattispecie criminosa di cui all’art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale), il bene, oggetto della appropriazione-distrazione che costituisce il prodotto del reato e quindi, il risultato della condotta criminosa, fatta salva la previsione dell’art. 240, comma terzo, c.p.

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