Art. 539 – Codice civile – Riserva a favore dei figli naturali

[A favore dei figli naturali, quando la figliazione e riconosciuta o dichiarata e riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la meta se i figli naturali sono piu, salvo quanto e disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE