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Art. 541 — Concorso di figli legittimi e naturali

Art. 541 — Concorso di figli legittimi e naturali

[ Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata e di due terzi. Su tale quota ogni figlio naturale consegue meta della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi, purche complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.

I figli legittimi hanno facolta di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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