Art. 543 – Codice civile – Concorso di coniuge e figli naturali
[Quando insieme col coniuge vi e soltanto un figlio naturale, al coniuge e riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.
Al figlio naturale sono riservate la piena proprieta di un quarto del patrimonio e la nuda proprieta di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprieta degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.
Quando i figli naturali sono piu, al coniuge e riservato l'usufrutto di un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena proprieta di un altro terzo. La nuda proprieta dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per meta ai figli, mentre per l'altra meta fa parte della disponibile.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10509/2016
I finanziamenti erogati dalle compagnie finanziarie ai sensi dell'art. 17 della l. n. 49 del 1985, come modificato dall'art. 12 della l. n. 57 del 2001, in qualità di soci sovventori di società cooperative ex art. 4 della l. n. 59 del 1992, non sono soggetti alla postergazione prevista dall'art. 2467 c.c., atteso che, giusta l'art. 2519 comma 1, c.c., alle cooperative risulta applicabile la disciplina delle società per azioni che non riproduce l'effetto postergativo. (Cassa con rinvio, Trib. Parma, 15/04/2010).