Art. 546 – Codice civile – Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge
[Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi e anche il coniuge, la quota complessivamente riservata e di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale e uno solo e al sesto se i figli naturali sono piu; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda proprieta dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli naturali se sono piu; se il figlio naturale e uno solo, a lui ne spettano tre quinti e il resto fa parte della disponibile.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1902/2015
L'accordo col quale il soggetto istituito erede universale riconosce, in via di transazione, la titolarità di determinati beni ereditari a colui che, non avendo la qualità di legittimario pretermesso, pretende diritti sull'eredità in forza di un testamento anteriore (poi revocato), non determina il riconoscimento della qualità di coerede in capo al destinatario dell'attribuzione patrimoniale, non potendo il chiamato disporre della delazione, sicché solo l'erede istituito è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, non configurandosi in tal caso una vendita di eredità (soggetta a forma scritta "ad substantiam") e, conseguentemente, una responsabilità solidale dell'acquirente ex art. 1546 c.c..