Art. 577 – Codice civile – Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore
[Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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- Se manca un testamento, non decide la famiglia ma la legge: è la successione legittima a stabilire chi eredita e in quale misura.
- L'ordine degli eredi non segue sempre l'intuizione: i figli hanno priorità, ma il coniuge concorre con loro; in assenza di discendenti, subentrano altri parenti secondo un ordine preciso.
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- Se non esistono eredi entro il sesto grado, l'eredità viene devoluta allo Stato: una conseguenza rara, ma che evidenzia l'importanza della pianificazione successoria.
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