Art. 613 – Codice civile – Consegna
Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all'autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Al ritorno della nave nella Repubblica, i due originali del testamento o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se vuoi decidere davvero a chi andranno i tuoi beni, non basta affidarsi alle circostanze: serve un testamento.
- Il testamento olografo è il più utilizzato, ma anche il più esposto a contestazioni. Quello redatto dal notaio offre maggiori garanzie, ma comporta costi e formalità diverse.
- Un testamento può essere impugnato per incapacità, vizi della volontà o violazione della legittima, e il contenzioso successorio è tra i più frequenti nelle famiglie.
- Il testamento non è definitivo: può essere modificato o revocato in qualsiasi momento fino alla morte.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi