Art. 619 – Codice civile – Nullità
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.
Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'articolo 606.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 565/2025
L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).
Cass. civ. n. 16006/2024
Nell'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare promossa dall'agente della riscossione, la prova dell'appartenenza del bene è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 63 (già art. 65) del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale esige l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno a cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo ovvero la sentenza passata in giudicato, pronunciata su domande proposte anteriormente allo stesso anno.
Cass. civ. n. 19765/2023
La difformità tra il dispositivo di udienza e quello in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, sicché, in caso di giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la Corte di cassazione, adita dal ricorso dell'imputato, può rettificare l'errore materiale, ai sensi dell'art. 619, cod. proc. pen., riconoscendo prevalenza al dispositivo comunicato alle parti rispetto a quello trascritto in sentenza, ove si tratti di errore evidente che non ha influito sul contenuto decisorio del provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 18027/2023
In tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza del dolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest'ultimo che decorre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, sempreché il creditore non eserciti il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente "ad opponendum" nel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all'accoglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo cui il rapporto collusivo, intercorso tra il debitore esecutato e i suoi genitori e concretatosi nella proposizione, da parte di questi ultimi, dell'azione ex art. 2932 c.c. onde ottenere il trasferimento della proprietà del bene ipotecato, era stato conosciuto dalle banche creditrici per avere i genitori allegato copia della relativa domanda nel procedimento per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.).
Cass. civ. n. 17619/2023
Avverso il titolo giudiziale formatosi "inter alios" il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deduca l'avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo, ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), analogamente alla parte nei cui confronti lo stesso titolo si sia formato, la quale ha contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato.
Cass. civ. n. 13362/2023
Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni).
Cass. civ. n. 3846/2023
Il giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere dal terzo come prevalente rispetto al diritto del creditore procedente, senza necessariamente involgere l'esercizio di un'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale, con la conseguenza che la sentenza che lo conclude fa stato unicamente in ordine all'assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia limitata alla specifica procedura esecutiva.