Art. 711 – Codice civile – Retribuzione
L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 7315/2024
In tema di intermediazione finanziaria, laddove sia convenuto fra le parti che l'oggetto dell'investimento debba individuarsi in titoli a basso rischio, il modo dell'esecuzione del mandato ricevuto non può rientrare nella discrezionalità dell'intermediario finanziario, costituendo piuttosto il contenuto dell'obbligazione che grava sul medesimo quale mandatario dell'investitore, così che ai sensi dell'art. 1711 c.c. restano a sua carico gli atti esorbitanti dal mandato ricevuto, dovendo pertanto rispondere dei danni arrecati in conseguenza della negoziazione di titoli ad alto rischio od acquistati su ordinativi contenenti la firma apocrifa dell'investitore, nei limiti delle perdite subite dal cliente per effetto dell'eccesso del mandato.
Cass. civ. n. 27772/2023
In tema di condominio negli edifici, in presenza di unità immobiliari in regime di comunione legale tra coniugi, la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari spetta a ciascun coniuge separatamente, trovando applicazione l'art. 180, comma 1, c.c., secondo cui la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni della comunione spetta ad entrambi; ne consegue che, in caso di partecipazione all'assemblea di uno solo dei coniugi, ove vengano deliberati argomenti non inseriti all'ordine del giorno, il coniuge non presente può impugnare la delibera ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità e della fondatezza dell'impugnazione proposta da un coniuge, della presenza all'assemblea dell'altro coniuge comproprietario).
Cass. civ. n. 24798/2022
La retribuzione a favore dell'esecutore testamentario non soltanto può essere disposta dal testatore, come prevede l'art. 711 c.c., ma è altrettanto possibile, in assenza di disposizione testamentaria "ad hoc", che il compenso per l'opera prestata sia convenuto tra gli eredi e l'esecutore; tuttavia, mentre la retribuzione prevista dal testatore è a carico dell'eredità secondo quanto dispone l'art. 711 c.c., l'impegno autonomamente assunto dagli eredi non è idoneo a diminuire l'attivo ereditario in pregiudizio dei creditori ereditari e dei legatari, ma vincola soltanto i successori che l'abbiano stretto, nei cui confronti l'esecutore dispone di un diritto azionabile per ottenere quanto promessogli.
Cass. civ. n. 18152/2020
L'ordine di esibizione dei libri contabili ex art. 2711, c. 2, c.c. è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e richiede che la prova del fatto da dimostrare non sia acquisibile "aliunde"; tale norma, dovendo coordinarsi con le regole ordinarie dell'onere di allegazione e di prova a carico della parte che fa valere un diritto nonché con il principio dispositivo, deve intendersi in senso restrittivo, potendo il potere officioso essere esercitato solo nel caso in cui una parte non possa essa stessa procurarsi i documenti contabili mediante il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi compresa l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, al fine di quantificare le somme dovute da una banca ad un cliente a seguito della dichiarazione di nullità delle clausole anatocistiche, su istanza del c.t.u. lo aveva autorizzato ad acquisire direttamente tutta la documentazione necessaria presso le controparti, giustificando tale decisione con il richiamo ai poteri ex art. 2711, c. 2 c.c.).
Cass. civ. n. 9020/2019
In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice dell'opposizione allo stato passivo, l'emanazione dell'ordine di esibizione (nella specie, di documenti) è discrezionale, e la valutazione di indispensabilità neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa.
Cass. civ. n. 4504/2017
In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice dell'opposizione allo stato passivo, l'emanazione dell'ordine di esibizione (nella specie, di documenti) è discrezionale, e la valutazione di indispensabilità neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa.
Cass. civ. n. 24147/2015
L'istituto dell'esecutore testamentario si concreta in un ufficio di diritto privato, con alcuni accenti pubblicistici, in base al quale l'esecutore, nominato dal testatore intuitu personae in forza della clausola testamentaria, è investito del potere di compiere in nome proprio determinati atti, i cui effetti ricadono direttamente sul patrimonio ereditario, come se li avessero compiuti gli eredi. In particolare, compito dell'esecutore testamentario è quello di dare attuazione alle disposizioni di ultima volontà del de cuius, a tal fine prendendo possesso della massa ereditaria, amministrandola e compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti.
Cass. civ. n. 9522/2012
In tema di prove documentali e di scritture contabili delle imprese, perchè il giudice eserciti legittimamente i suoi poteri istruttori officiosi (tra i quali quello di esibizione previsto dall'art. 2711 c.c. ) occorre che la parte onerata dalla prova abbia tempestivamente e con sufficiente analiticità allegato i fatti specifici da provare e che, sempre tempestivamente, abbia almeno fondatamente allegato di non avere altro mezzo (o di avere invano esperito altri mezzi) per dimostrarli.
Cass. civ. n. 17382/2004
La gratuità dell'ufficio dell'esecutore testamentario nominato dal testatore, espressamente stabilita dall'art. 711 c.c. nonostante la probabile onerosità dell'attività, si giustifica con la possibilità per il soggetto che ne è investito di non accettare l'incarico, sottraendosi così ai relativi oneri, ovvero di espletarlo sopportandone le incombenze che vi sono connesse senza potere reclamare alcun compenso, a meno che questo non sia stato disposto dal testatore e salvo comunque il diritto di ripetere le spese sostenute per l'esercizio dell'ufficio.
Cass. civ. n. 9472/2004
Il mandatario che esegua un pagamento ad un terzo per conto del mandante, non osservando le condizioni stabilite, non è assimilabile al terzo che adempie per il debitore ai sensi dell'art. 1180 c.c., poiché, vigendo tra le parti del rapporto di mandato la regola secondo cui il mandatario non può, nell'esecuzione dell'incarico, discostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante, l'atto giuridico compiuto dal mandatario medesimo oltre i limiti del mandato resta a carico dello stesso a norma dell'art. 1711, primo comma c.c., né rileva che il mandante sia tenuto ad anticipare i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, poiché la disciplina di cui all'art. 1719 c.c. è derogabile mediante patto che, pur senza escludere l'obbligo del mandante di fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, ne disciplini diversamente i tempi di attuazione. (Fattispecie relativa a rapporto trilaterale nell'ambito di contratto di produzione cinematografica: la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'inadempimento della mandante, poiché i pagamenti erano stati eseguiti senza rispettare lo stato di avanzamento del cortometraggio).
Cass. civ. n. 2387/1997
In tema di esecuzione del mandato, quando il mandatario si discosti dalle specifiche e rigide istruzioni ricevute è superflua la verifica della conformità dell'atto allo scopo e agli interessi del mandante, attesane la contrarietà all'espressa volontà di questi. In tale ipotesi quando la difformità riguardi una clausola del contratto concluso dal mandatario con rappresentanza, alla quale, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, debba riconoscersi carattere essenziale, l'inefficacia nei confronti del mandante non è limitata alla sola clausola difforme ma riguarda il contratto nella sua globalità.
Cass. civ. n. 12647/1995
L'obbligo del mandatario di discostarsi dalle istruzioni ricevute, nella situazione prevista dall'art. 1711, secondo comma, c.c., non sorge nel caso in cui l'impossibilità di comunicare tempestivamente con il mandante o comunque di provocare un eventuale mutamento delle istruzioni ad opera del mandante medesimo sia imputabile ad un colposo comportamento di quest'ultimo, contrario ai doveri di cooperazione cui egli è tenuto. .
Cass. civ. n. 2802/1995
Il negozio stipulato dal mandatario eccedente i limiti del mandato non è annullabile, ma unicamente inefficace nei confronti del mandante, come resta confermato dal rilievo che esso è suscettibile di ratifica (art. 1711 c.c.). Ne consegue che, in mancanza di ratifica, il negozio compiuto dal mandatario eccedente dai poteri ricevuti dal mandante non è né nullo, né annullabile, ma solo inopponibile nei confronti del mandante ed i suoi effetti si producono nel patrimonio del mandatario, che li assume a suo carico ed ha l'obbligo di tenere indenne il mandante da qualsiasi pregiudizio che possa derivare per il suo patrimonio dalla stipulazione e dalla esecuzione di quel negozio.
Cass. civ. n. 1262/1980
Nel rapporto tra mandante e mandatario, gli effetti e le conseguenze ulteriori dell'atto giuridico compiuto dal mandatario eccedendo i limiti del mandato non ricadono (direttamente o indirettamente, a seconda che si tratti di mandato con o senza rappresentanza) sul patrimonio del mandante, ma, salvo il caso di ratifica, si producono nel patrimonio del mandatario, il quale li assume a suo carico e ha l'obbligo di tenere indenne il patrimonio del mandante da qualsiasi pregiudizio in esso verificatosi a causa di quell'atto giuridico e della sua esecuzione.