Art. 768 septies – Codice civile – Scioglimento
Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia [768 bis c.c.] nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6077/2023
In tema di imposta sulle donazioni, nella donazione modale a favore di un terzo determinato, il soggetto passivo dell'imposta è il beneficiario dell'onere, in quanto, attraverso l'intermediazione materiale del donatario, riceve l'attribuzione patrimoniale o la prestazione costituente l'oggetto dell'onere.
Cass. civ. n. 1228/2023
Nel giudizio di revocatoria del patto di famiglia ex art. 768-bis c.c. sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari, salvo che gli stessi abbiano partecipato al contratto e rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore mediante il pagamento da parte degli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. c.c.