Art. 796 – Codice civile – Riserva di usufrutto

È permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente [978 ss. c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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