Art. 2651 – Codice civile – Trascrizione di sentenze

Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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