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Art. 2663 — Ufficio in cui deve farsi la trascrizione

Art. 2663 — Ufficio in cui deve farsi la trascrizione

La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni [ 484 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12242/2011

La norma dettata dall’art. 2663 c.c. – per la quale la trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni – ha natura imperativa, con la conseguenza che la competenza territoriale da essa fissata deve essere qualificata come assoluta ed inderogabile; pertanto, l’atto compiuto in violazione della stessa deve essere considerato radicalmente nullo e privo di qualsiasi effetto.

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Cass. civ. n. 7802/1995

In caso di trascrizione di una compravendita immobiliare presso una conservatoria incompetente, il conservatore ha il dovere di comunicare agli interessati, nel momento in cui egli ne ha consapevolezza, la erroneità della trascrizione, atteso che la trascrizione costituisce una forma di pubblicità costitutiva riservata allo Stato e che il conservatore, allorché rileva che la trascrizione è stata erroneamente eseguita presso il suo ufficio, anziché presso quello competente, constata che la trascrizione è inidonea ad assolvere la funzione cui essa è normativamente preordinata. (Nella specie, la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari «Milano Due» era stata depennata con l’annotazione «competente Milano Uno», senza che gli interessati fossero avvisati della cancellazione, mentre una successiva iscrizione presso l’Ufficio competente, avvenuta a notevole distanza di tempo dalla prima, era stata ritenuta inopponibile al fallimento del venditore).

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