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Art. 2679 — Altri registri da tenersi dal conservatore

Art. 2679 — Altri registri da tenersi dal conservatore

Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall’articolo 2664, i registri particolari:

  1. 1) per le trascrizioni;
  2. 2) per le iscrizioni;
  3. 3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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