Art. 2701 – Codice civile – Conversione dell’atto pubblico

Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se vai in giudizio senza prove, avere ragione non basta: perdi la causa.
  • Chi deve provare cosa non è casuale: l'onere della prova segue regole precise, e sbagliarlo significa impostare male tutta la strategia difensiva.
  • Alcuni strumenti probatori hanno un peso diverso: un atto pubblico o una confessione possono valere molto più di qualsiasi testimonianza.
  • Esistono prove che possono chiudere la causa in modo definitivo, come il giuramento decisorio: strumenti rari, ma decisivi quando vengono utilizzati.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Massime correlate

Cass. civ. n. 9380/2011

La indicazione in un atto pubblico di dati desunti da altre risultanze documentali può fare fede fino a querela di falso relativamente al compimento dell'operazione eseguita, ma non in ordine alla veridicità del dato richiamato. (Fattispecie relativa a verbale di immissione in possesso che riportava il dato della superficie catastale dell'area ablata, senza dare atto delle verifiche effettuate per accertarne la corrispondenza alla realtà).

Cass. civ. n. 9378/2011

Nel giudizio di risarcimento danni nell'ambito di procedura espropriativa, la stima operata dalla Commissione provinciale, avente natura squisitamente valutativa, non fa piena prova fino a querela di falso, non costituendo atto pubblico, cui si possa attribuire l'efficacia riconosciuta dall'art. 2700 c.c., non provenendo da un pubblico ufficiale, né essendo formato nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione.

Cass. civ. n. 7264/2011

La nullità di un atto pubblico notarile per difetti formali (nella specie, mancanza di data) non esclude che il medesimo possa valere come scrittura privata, a condizione che il documento sia sottoscritto dalle parti; tale convertibilità, non essendo un fatto esterno - modificativo o estintivo di un diritto - non deve formare oggetto di un'eccezione in senso proprio, poiché costituisce un elemento intrinseco della previsione normativa, per cui l'esame della questione non è precluso anche se proposto per la prima volta in sede di giudizio di rinvio.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale