Art. 2713 – Codice civile – Taglie o tacche di contrassegno

Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se vai in giudizio senza prove, avere ragione non basta: perdi la causa.
  • Chi deve provare cosa non è casuale: l'onere della prova segue regole precise, e sbagliarlo significa impostare male tutta la strategia difensiva.
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