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Art. 2771 — Crediti per le imposte sui redditi immobiliari

Art. 2771 — Crediti per le imposte sui redditi immobiliari

[ [ I crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, limitatamente all’imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.

Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente.

Qualora l’accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell’imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell’imposta locale sui redditi. ] ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 330/1999

In tema di privilegi sopra gli immobili per crediti per le imposte sui redditi immobiliari e con riguardo alla dichiarazione di fallimento del contribuente, l’art. 2771, secondo comma, c.c., che limita il privilegio alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell’anno in cui si proceda all’esecuzione e nell’anno precedente, deve essere inteso nel senso che detto privilegio è temporalmente limitato alle imposte poste in riscossione mediante l’iscrizione nei ruoli dell’anno in corso al momento in cui l’esattore si insinua al passivo del fallimento e dell’anno anteriore, purché il presupposto di imposta (produzione del reddito imponibile) si sia verificato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, senza che tale interpretazione trovi ostacolo nel disposto dell’art. 2916 c.c. (che stabilisce la inefficacia dei privilegi dei crediti sorti dopo il pignoramento) o dell’art. 521. fall. (che limita il concorso ai crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento).

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