Art. 2773 – Codice civile – Crediti dei comuni e delle province per tributi

[I crediti dei comuni e delle province per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono.

Il privilegio non è opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se il debitore non riesce a pagare tutti, non è una questione di fortuna: la legge stabilisce chi viene soddisfatto prima.
  • Alcuni crediti hanno una corsia preferenziale, come quelli dei lavoratori o del fisco, e vengono pagati prima degli altri.
  • Questa priorità non nasce da accordi, ma direttamente dalla legge: puoi ritrovarti dopo altri creditori anche senza saperlo.
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Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

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