Art. 2783 – Codice civile – Preferenza non determinata dalla legge
Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 36755/2021
L'art. 2783 ter c.c., introdotto dall'art. 9, comma 3, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, laddove accorda ai crediti per dazi doganali il medesimo privilegio che assiste i crediti dello Stato per IVA, non ha natura interpretativa e portata retroattiva, in ragione della natura sostanziale (e non processuale) delle norme in materia di privilegi, siccome attinenti ad una qualità dei crediti, e trovando applicazione, salva espressa disposizione in senso contrario, il generale principio della irretroattività delle leggi. Ne consegue che il privilegio in questione assiste soltanto i crediti sorti a far data dalla entrata in vigore (2 marzo 2012) della legge che lo ha introdotto.