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Art. 2826 — Indicazioni dell’immobile ipotecato

Art. 2826 — Indicazioni dell’immobile ipotecato

Nell’atto di concessione dell’ipoteca l’immobile deve essere specificatamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono [ 2841 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24591/2016

In tema di società partecipata da un ente locale, pur quando costituita secondo il modello del cd. “in house providing”, le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci, ai sensi dell’art. 2449 c.c., spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non di quello amministrativo, perchè investono atti compiuti dall’ente pubblico “uti socius”, non “jure imperii”, e posti in essere “a valle” della scelta di fondo per l’impiego del modello societario, ogni dubbio essendo stato sciolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale, in senso privatistico, prevista dall’art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 135 del 2012, oltre che dal principio successivamente stabilito dall’art. 1, comma 3, del d.l.vo n. 175 del 2016 (nella specie, peraltro, inapplicabile “ratione temporis”), a tenore del quale, per tutto quanto non derogato dalle relative disposizioni, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle norme sulle società contenute nel codice civile.

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Cass. civ. n. 4051/2016

In tema di appalto, l’accettazione dell’opera che, ai sensi dell’art. 1665 c.c., si verifica quando il committente tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi o non ne comunichi il risultato entro breve termine (comma 3), oppure riceva la consegna dell’opera senza riserve (comma 4), si distingue sia dalla verifica che dal collaudo perché la prima si risolve nelle attività materiali di accertamento della qualità dell’opera e il secondo consiste nel successivo giudizio sull’opera stessa; l’accettazione, invece, è un atto negoziale che esige che il committente esprima, anche per “facta concludentia” il gradimento dell’opera stessa e che comporta l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto vi fosse accettazione per le sole circostanze della mancata doglianza circa l’effettuazione dei lavori, del pagamento di acconti sul prezzo, e del rinvio del collaudo).

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Cass. civ. n. 1327/2015

In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell’esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l’onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale. (Omissis).

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Cass. pen. n. 37005/2003

In tema di inutilizzabilità di dichiarazioni rese da chi sin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di indagato, mentre l’incompatibilità ai sensi dell’art. 197 c.p.p., che preclude l’ammissione stessa del testimone, deve fondarsi su una situazione precostituita e formale, la deposizione resa da chi formalmente non sia incompatibile non è certamente inutilizzabile ai sensi degli artt. 191 e 197 c.p.p., ma può esserlo in base all’art. 63, comma 2, c.p.p. qualora risulti ex post che il dichiarante si è autoaccusato di un reato e che sin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentito come persona sottoposta a indagini.

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Cass. pen. n. 4817/1993

In presenza di un atto di parte, da questa qualificato come denuncia di conflitto, il giudice è tenuto a disporne l’immediata trasmissione alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 30, comma secondo, c.p.p., solo in quanto il contenuto dell’atto anzidetto corrisponda esattamente alle previsioni di cui all’art. 28 c.p.p., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato (indipendentemente dalla fondatezza o meno), sia astrattamente configurabile una situazione in cui, secondo la parte, vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Tale condizione non si verifica, e l’adempimento anzidetto non deve, quindi, aver luogo, quando la parte non denunci, di fatto, alcun conflitto, ma si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione di conflitto, contestando la competenza attribuitagli da altro giudice. In tal caso il giudice, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione (nel qual caso risulterà applicabile il comma primo e non il comma secondo dell’art. 30 c.p.p.), dovrà considerare l’atto di parte alla stregua di una comune eccezione di incompetenza ovvero di una generica richiesta, formulata ai sensi dell’art. 121 c.p.p., provvedendo, quindi, di conseguenza.

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Cass. civ. n. 4529/1990

La disposizione dettata in tema di iscrizione ipotecaria dall’art. 2826 c.c. (anteriormente alla modifica introdotta dall’art. 13, L. 27 febbraio 1985, n. 52) ed il richiamo che in tema di trascrizione vi fa l’art. 2659 c.c., in virtù dei quali per l’individuazione dell’immobile oggetto dell’atto era necessaria la specificazione di almeno tre dei suoi confini, non esprimono un principio d’ordine generale applicabile ogni qual volta sia necessario procedere alla identificazione d’un immobile, ma solo un criterio limitato a quelle fattispecie normative.

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Cass. civ. n. 4613/1981

L’art. 2826 c.c. – che prevede gli elementi necessari per la specifica designazione dell’immobile da assoggettare ad ipoteca e che è richiamato dall’art. 2659 c.c. in tema di nota di trascrizione – non contiene un principio di ordine generale applicabile tutte le volte in cui sia necessario procedere all’identificazione di un immobile (nella specie quello relativamente al quale il proprietario domandava la cessazione della proroga legale dalla locazione, ritenuto sufficientemente identificato con la precisazione, nell’atto di citazione, della sua estensione e della sua ubicazione), bensì un criterio limitato a quella fattispecie normativa.

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