Art. 2826 – Codice civile – Indicazioni dell’immobile ipotecato

Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificatamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono [2841].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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