Art. 2872 – Codice civile – Modalità della riduzione
La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma [2876] per la quale è stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni.
Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18681/2022
L'azione di riduzione di ipoteca, ancorché presupponga una domanda di accertamento negativo del credito che ha dato luogo all'iscrizione ipotecaria, ha ad oggetto un diritto reale su beni immobili, e pertanto rientra nella competenza per territorio del tribunale del luogo in cui si trovano i beni ipotecati, ai sensi dell'art. 21 c.p.c.
Cass. civ. n. 4428/2001
Il proprietario di più immobili (nella specie, un lotto di villini) gravati, nel loro insieme, da ipoteca suscettibile di riduzione perché iscritta in eccesso rispetto al loro complessivo valore conserva il diritto e l'interesse ad ottenere la riduzione dell'ipoteca stessa (con riferimento al valore dei beni alla data della decisione) anche se, al momento di proporre la relativa domanda, abbia alienato parte di detti immobili a persone cui l'esistenza dell'ipoteca era nota, potendo la riduzione stessa operare, del tutto legittimamente, anche liberando dal vincolo reale gli immobili venduti e concentrando l'iscrizione su quelli di cui il debitore sia rimasto proprietario (con conseguente sua sottoscrizione al rischio della responsabilità, ex art. 1482, terzo comma. c.c., cui sarebbe invece tenuto nei confronti dei compratori ove il creditore, in caso di mancato adempimento, ritenga di soddisfarsi sugli immobili venduti anziché su quelli rimasti al debitore stesso).