Art. 2877 – Codice civile – Spese della riduzione

Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.

Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti [92 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Cass. civ. n. 2866/1990

L'art. 2877 c.c., regolando le spese della riduzione dell'ipoteca, distingue tra spese necessarie per eseguire la formalità ipotecaria (comma primo) e spese del giudizio che il debitore debba promuovere per ottenere che, in mancanza del consenso del creditore, la riduzione sia ordinata con sentenza (comma secondo): le prime sono a carico del (debitore) richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso (non nella valutazione dei beni ma) nella determinazione del credito; le seconde, salva la loro compensazione secondo le circostanze, sono in linea di principio a carico del soccombente e così del creditore che, dovendo consentire alla riduzione, quando ne ricorrono gli estremi, non adempia spontaneamente a questo obbligo.

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