Art. 2836 – Codice civile – Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo .

[Se non è stata ancora pagata l'imposta di registro, si osservano le disposizioni dell'articolo 2669.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 3427/1975

Se è vero che l'art. 2836 c.c. stabilisce che, ove il titolo per l'iscrizione dell'ipoteca risulti da atto pubblico o da sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo stesso, è anche vero che il secondo comma della stessa norma, al fine di agevolare l'iscrizione, evitando il ritardo che potrebbe derivare dall'obbligo di eseguire prima la registrazione, consente, richiamando espressamente la disposizione dell'art. 2669 c.c., che si possa chiedere la iscrizione stessa anche prima che sia registrato il titolo costitutivo, presentando al conservatore, oltre la nota in doppio esemplare, indicata dall'art. 2959, una copia della medesima (la cosiddetta «terza nota»), la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficio del registro competente a riscuotere l'imposta.

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