Art. 2939 – Codice civile – Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere [2900].
Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato [2937].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 8837/2025
In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avendo la sentenza correttamente esteso gli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica agli eredi dei coobbligati in solido, ad eccezione di uno di questi che, dopo essersi costituito in giudizio, nulla aveva eccepito).
Cass. civ. n. 20242/2023
L'eccezione di prescrizione può essere proposta in via surrogatoria, ai sensi dell'art. 2939 c.c., dagli aventi causa del debitore, anche in caso di prescrizione presuntiva, poiché essa, al pari di quella estintiva, mira a mantenere la garanzia patrimoniale del creditore, paralizzando una pretesa nei confronti del debitore, ed essendo astrattamente deferibile il giuramento decisorio anche nei confronti del terzo surrogante, il quale, con la surroga, viene messo nella condizione di disporre del diritto che il debitore non esercita.
Cass. civ. n. 6934/2007
L'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto anche a favore dell'altro (o degli altri) coobbligati, tutte la volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore per la r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia costituito in giudizio. Di converso, nell'ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest'ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall'assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, tale comportamento avrà, in entrambi i casi, univoca significazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio (onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all'illecito così come rappresentato e contestato dall'attore).
Cass. civ. n. 4779/1981
La proponibilità in via surrogatoria dell'eccezione di prescrizione di un diritto azionato verso il proprio debitore da parte del creditore, in luogo del predetto debitore che sia rimasto inerte o abbia rinunciato a proporla, mira ad assicurare al creditore la conservazione della garanzia generica offertagli dal patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.) con l'estinzione del diritto del terzo nei confronti del debitore inerte o rinunciante, nei limiti, peraltro, della somma che questi deve al creditore. Invece, la proponibilità della stessa eccezione da parte di qualsiasi altro terzo «che vi abbia interesse» non produce l'estinzione del diritto, né paralizza l'azione del creditore inerte o rinunciante, ma tale risultato, relativo e limitato, determina esclusivamente nell'ambito del rapporto tra il terzo interessato e detto debitore, attribuendo al primo, quando perla duplicità dei rapporti sostanziali vi sia una dipendente duplicità di rapporti processuali, una legittimazione ad eccepire la prescrizione (e ad impugnare la decisione di primo grado, che abbia escluso la prescrizione, per gli effetti che spiega sul rapporto di cui sono parti il soggetto che vi abbia interesse e il debitore) nei confronti della sua controparte di tale rapporto e nell'ambito di esso. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore principale, che, ove non proposta dal convenuto garantito, può essere formulata dal chiamato nell'ambito del rapporto di garanzia, non può essere dallo stesso soggetto proposta nei confronti dell'attore principale al fine di paralizzare la pretesa da questo fatta valere nei confronti del convenuto garantito.
Cass. civ. n. 567/1976
L'art. 2939 c.c. configura due ipotesi di legittimazione all'azione di prescrizione da parte di persona diversa dal debitore: a) quella dei creditori della parte, i quali possono, surrogandosi alla parte medesima, opporre al terzo creditore la detta eccezione, con l'effetto sostanziale di estinguere il credito di quest'ultimo, e di conservare così la loro garanzia patrimoniale sui beni della parte; b) quella di chiunque ha interesse ad evitare un qualsivoglia effetto pregiudizievole dalla mancata eccezione della prescrizione. In entrambe le ipotesi trattasi di legittimazione surrogatoria, esercitabile nei limiti di consistenza dell'interesse del legittimato, onde: a) i creditori non possono, opponendo la prescrizione, estinguere il credito del terzo, nei confronti della parte debitrice, nella porzione eccedente i limiti quantitativi del loro credito; b) gli altri interessati ottengono, attraverso l'eccezione di prescrizione, di estinguere la pretesa creditoria del terzo solo nei loro confronti, e non anché nei confronti della parte-debitore principale. (Nella specie, il convenuto nell'azione per vizi della cosa venduta aveva chiamato in garanzia un terzo, il quale, surrogandosi a lui aveva opposto, ex art. 2939 la prescrizione della detta azione. La Corte - enunciando il principio di cui in massima — ha ritenuto tale opposizione idonea ad estinguere ogni pretesa nei confronti del chiamato in causa. ma non nei confronti del convenuto).