Art. 827 – Codice civile – Beni immobili vacanti
I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato [823, 826; Cost. 119].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se pensi che tutti i beni siano uguali davanti alla legge, rischi errori pratici: il codice civile distingue categorie diverse con regole diverse su trasferimento e tutela.
- Quando compri, vendi o utilizzi qualcosa, non sempre ti stai rapportando allo stesso tipo di bene: il codice civile distingue categorie diverse, e da questa distinzione derivano regole concrete su trasferimento, garanzie e tutela.
- Non tutto può essere posseduto liberamente: beni come strade, spiagge e fiumi appartengono al demanio e sono sottratti alla proprietà privata, anche se nella pratica i confini non sono sempre chiari.
- La differenza tra bene principale e pertinenza può incidere direttamente su una compravendita: un garage o una cantina possono seguire automaticamente l'immobile, anche se non ci hai fatto caso al momento dell'acquisto.
Massime correlate
Cass. civ. n. 23093/2025
La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, che trova causa in se stesso e non nell'adesione di un "altro contraente", posto che la sua funzione tipica si riduce alla dismissione del diritto, quale modalità di esercizio della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., che realizza l'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, mentre l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., si produce ex lege, quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene.