Art. 848 – Codice civile – Sanzione dell’inosservanza

[Gli atti compiuti contro il divieto dell'articolo 846 possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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