Art. 850 – Codice civile – Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria
Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.
Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 1753/1974
L'anticipazione bancaria è una sottospecie di apertura di credito, caratterizzata dal fatto che essa è necessariamente accompagnata da una garanzia reale. Il venir meno del rapporto di proporzionalità tra le somme anticipate ed il valore della garanzia con conseguente diminuzione di quest'ultima, attribuisce alla banca la facoltà di chiedere un supplemento di garanzia; ma il mancato esercizio di tale facoltà non trasforma la natura del contratto. In tema di anticipazione bancaria, il realizzo, da parte della banca, dei titoli ricevuti in pegno ed il versamento del relativo importo sul conto corrente del cliente, importa la chiusura del rapporto che, col venir meno della garanzia pignoratizia, non ha possibilità di rimanere in vita.