Art. 919 – Codice civile – Scioglimento del consorzio

Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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