Art. 871 – Codice civile – Norme di edilizia e di ornato pubblico
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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- Se pensi che essere proprietario significhi poter fare qualsiasi cosa del tuo bene, ti sbagli: la proprietà è tutelata, ma è anche limitata da regole precise.
- Molte controversie nascono da regole ignorate: distanze tra edifici, alberi troppo vicini al confine, vedute invasive — problemi che emergono solo quando il conflitto è già aperto.
- Puoi diventare proprietario anche senza un contratto, attraverso l'usucapione: ma solo se il possesso è continuato, pacifico e conforme a determinati requisiti, spesso difficili da dimostrare.
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Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiMassime correlate
Cass. civ. n. 5143/2025
In tema di rapporti di vicinato, il regime applicabile all'immobile eretto in violazione delle distanze va individuato esclusivamente in base alle norme del codice civile o a quelle contenute nei regolamenti locali, in relazione al contesto territoriale in cui il manufatto è concretamente collocato; è invece irrilevante che esso rientri o meno tra le tipologie assentite nel P.R.G.
Cass. civ. n. 16975/2023
In tema di muri di cinta, qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse.
Cass. civ. n. 16804/2023
La ricostruzione con sopraelevazione rispetto all'edificio preesistente costituisce una nuova costruzione, poiché implica un aumento di volumetria, sagoma e superficie di ingombro, ancorché di ridotte dimensioni, ed è soggetta quindi all'obbligo di rispetto delle distanze legali dal confine; pertanto, in caso di inosservanza di tali distanze, la demolizione non deve essere limitata alle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario, ma riguarda la nuova costruzione nella sua interezza.
Cass. civ. n. 13624/2021
Le norme degli strumenti urbanistici che prescrivono le distanze nelle costruzioni o come spazio tra le medesime o come distacco dal confine o in rapporto con l'altezza delle stesse, ancorché inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o a regolare l'assetto del territorio, conservano il carattere integrativo delle norme del codice civile, perché tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati e, pertanto, la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/12/2015).
Cass. civ. n. 4657/2018
Le deroghe alle distanze tra costruzioni, applicabili - solo se espressamente previste dagli strumenti urbanistici - ai manufatti di natura accessoria e pertinenziale, non trovano applicazione ove l'unità strutturale della costruzione "secondaria" con quella "principale" impedisca di considerare la prima, indipendentemente dall'uso cui è destinata, come costruzione a sé stante, dotata di sue autonome dimensioni e caratteristiche e, pertanto, di qualificarla come accessoria alla seconda, essendo entrambe parti integranti di un unico intero fabbricato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la possibilità di configurare come accessorio, onde applicare la deroga alle disciplina sulle distante prevista dall'art. 7 delle norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione del Comune di Codroipo, un vano realizzato in ampliamento di un preesistente fabbricato).
Cass. civ. n. 24769/2008
Le norme che tutelano interessi pubblicistici sono per ciò stesso imperative ed inderogabili non solo nei rapporti tra P.A. e privato ma anche nei rapporti tra privati; pertanto, i vincoli posti dalle disposizioni urbanistiche - e tali sono quelle previste sia da leggi speciali che da regolamenti edilizi comunali e da piani regolatori, le cui prescrizioni hanno natura normativa - assumono rilievo anche nei rapporti tra privati, incidendo sul contenuto del diritto di proprietà, sugli atti di disposizione del bene e sulla responsabilità extra-contrattuale.