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Art. 887 — Fondi a dislivello negli abitati

Art. 887 — Fondi a dislivello negli abitati

Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.

Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8522/2016

La fattispecie prevista dall’art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello il proprietario del fondo superiore deve sopportare le spese di costruzione e manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta sino all’altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, mentre, se lo stesso è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l’obbligo della relativa conservazione incombe su quest’ultimo.

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Cass. civ. n. 17692/2009

La norma di cui all’art. 887 c.c. non individua un diritto diverso da quello, previsto dall’art. 886 c.c., di costringere il vicino a contribuire alle spese di costruzione del muro di cinta, ma specifica soltanto che tali spese devono essere sostenute per intero dal proprietario del fondo superiore; ne consegue che la richiesta di addebitare integralmente la costruzione al vicino non costituisce inammissibile “mutatio”, ma mera “emendatio”, consentita anche in appello, della domanda inizialmente proposta e volta ad imporre al vicino, proprietario del fondo superiore, la costruzione del muro di cinta. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una causa introdotta prima del 30 aprile 1995).

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Cass. civ. n. 4031/2007

La fattispecie prevista dall’art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all’altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale. Se il dislivello, invece, è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l’obbligo della relativa conservazione incombe su quest’ultimo.

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Cass. civ. n. 13406/2001

L’art. 887 c.c., nel disciplinare il regime delle spese di costruzione e conservazione del muro di confine comune tra fondi a dislivello negli abitati, pone una presunzione semplice di comproprietà di detto muro, salvo il diritto degli interessati di provare con ogni mezzo (e il potere del giudice di raggiungere il relativo convincimento anche per via presuntiva) la proprietà esclusiva del muro a favore del proprietario del fondo sopraelevato o di quello sottostante, a seconda che il muro sia stato costruito interamente sul suolo di uno soltanto dei due confinanti, allo scopo, rispettivamente, di contenere il fondo sopraelevato o di realizzare una struttura necessaria o utile per il fondo a valle.

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Cass. civ. n. 8171/1998

In tema di limitazioni legali della proprietà di fondi cosiddetti «a dislivello», la norma codicistica di cui all’art. 887 non trova applicazione né quando la creazione di un dislivello ex novo — ovvero l’aumento dell’originario dislivello naturale — sia opera del proprietario del fondo inferiore (incombendo su quest’ultimo, in tal caso, l’onere della realizzazione e manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata ovvero reso maggiormente soggetta a smottamenti), né qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore (nel qual caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del relativo fondo), né quando il muro sia stato, infine, costruito dal solo proprietario del fondo inferiore, di propria autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria (o anche solo utile) per il proprio fondo (nel qual caso resta a suo carico, con l’onere della costruzione, anche quello della manutenzione del muro).

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Cass. civ. n. 12457/1995

Le spese di costruzione e conservazione del muro di confine tra fondi a dislivello naturale sono a carico del proprietario del fondo superiore, ai sensi dell’art. 887 c.c., fino al piano di campagna di tale fondo, del quale il muro ha funzione di contenimento, mentre sono a carico di entrambi i proprietari per la parte che si eleva al di sopra del piano di campagna, in considerazione della finalità divisoria assolta da questa porzione di muro, con pari utilità per i due fondi.

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Cass. civ. n. 473/1994

La disposizione dell’art. 887 c.c. che, per i fondi a dislivello negli abitati, pone sul proprietario del fondo superiore l’onere della costruzione e manutenzione del muro di sostegno, non si applica ai fondi rustici, in relazione ai quali, per il principio del neminem laedere, l’obbligo, per il proprietario del fondo superiore, di costruzione e manutenzione del muro di contenimento ricorre solo nel caso di concreto pericolo di franamenti o smottamenti verso il fondo inferiore.

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Cass. civ. n. 9156/1991

In tema di fondi a dislivello, il proprietario del fondo superiore è tenuto a costruire a proprie spese il muro di sostegno sul confine, quando tale costruzione si renda necessaria per contenere il franamento del terreno che arrechi pregiudizio al fondo inferiore, con la conseguenza che egli deve rispondere dei danni derivati a tale fondo per non avere provveduto tempestivamente ed efficacemente alla anzidetta costruzione, o per avere trascurato di mantenere in efficienza il muro preesistente. L’onere della costruzione del muro di sostegno ricade invece sul proprietario del fondo inferiore quando lo stesso abbia modificato lo stato del terreno con scavi e sbancamenti i quali abbiano reso indispensabile il muro di sostegno che, senza quelle opere, non sarebbe stato necessario. L’anzidetto principio trova applicazione anche nel caso che il crollo del muro si sia verificato quando i due fondi finitimi appartenevano allo stesso proprietario, giacché l’obbligo della costruzione a carico del proprietario del fondo superiore sorge per il solo fatto che ciò si renda necessario per contenere il franamento del terreno, quale sia la condizione dei luoghi precedente all’acquisto.

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Cass. civ. n. 1954/1978

L’art. 887 c.c., che disciplina la costruzione del muro di separazione tra fondi a dislivello, si limita a stabilire la ripartizione delle spese di costruzione e di conservazione del muro stesso, senza imporre al proprietario che costruisce il muro obblighi più ampi di quello, derivante dal principio generale del neminem laedere, di non recare danno o far insorgere pericolo di danno per il vicino, secondo la situazione dei luoghi e la posizione dei fondi finitimi; in particolare, deve escludersi che nella costruzione del muro debba tenersi conto di eventi futuri, collegabili alle iniziative del proprietario del fondo inferiore, le quali, del resto, debbono essere realizzate in armonia con la situazione obiettiva dei luoghi, in essa compreso il muro, cosi come realizzato. (Nella specie la S.C., nel confermare l’impugnata decisione ha ribadito che il proprietario del fondo inferiore, il quale abbia proceduto a lavori di sbancamento del proprio terreno sino a livello inferiore a quello delle fondamenta del muro di confine, non può pretendere il risarcimento dei danni conseguenti al crollo del muro stesso e al dissesto della rampa di accesso all’edificio sottostante).

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Cass. civ. n. 2626/1976

Il muro che, tra fondi a dislivello, assolve la duplice funzione di sostegno del fondo superiore (con la sua parte bassa) e di divisione tra i due immobili (con la sua parte più alta) si presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di proprietà comune tra i titolari dei fondi finitimi, nella parte sovrastante detto livello.

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