Art. 895 – Codice civile – Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di filare situato lungo il confine.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6523/2024
L'assicurazione della responsabilità civile, per la sua stessa natura, copre necessariamente il danno che deriva da fatto colposo, benché connotato da colpa anche grave o gravissima, essendo, pertanto, necessaria una pattuizione espressa delle parti per escludere l'assicurabilità dei fatti dovuti a colpa grave dell'assicurato o dei fatti dovuti a particolari e specifici comportamenti colposi.
Cass. civ. n. 9616/2023
Il giudice che dichiara la nullità di una clausola del contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. deve indicare la norma imperativa con la quale sostituire la predetta clausola dichiarata nulla. (Fattispecie in tema di clausola "claims made" apposta ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile).
Cass. civ. n. 14595/2020
In tema di contratto di assicurazione, la corrispettività e l'equilibrio sinallagmatico sono costituiti dallo scambio della promessa di pagare l'indennità da parte dell'assicuratore a fronte del versamento del corrispettivo, mentre la misura del premio non entra nello scambio privatistico, perché è condizionata da fattori esogeni derivanti dalla considerazione non del rischio del singolo contratto, ma di quello medio calcolato sulla base di elementi probabilistici in relazione ad una massa di rischi omogenei; la determinazione di tale premio, peraltro, assume rilievo al fine di stabilire il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore e se il detto equilibrio sinallagmatico possa dirsi in concreto rispettato. Ne consegue che, qualora, in virtù di specifiche clausole delimitative dell'oggetto del contratto a favore dell'assicuratore, la responsabilità di quest'ultimo sia eliminata o ridotta senza una corrispondente modifica del premio, occorre verificare se il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto o se vi sia uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti che, difettando l'assunzione di un rischio in capo all'assicuratore, determina il venire meno dell'interesse per l'assicurato alla stipulazione del contratto, così da rendere privo di giustificazione lo spostamento patrimoniale posto a suo carico e, quindi, sanzionabili, per difetto originario o sopravvenuto di causa, le menzionate clausole delimitative dell'oggetto negoziale. (In applicazione del principio massimato, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, fra le possibili interpretazioni di alcune clausole di esclusione della garanzia assicurativa, aveva accolto quella che aveva reso praticamente nullo il rischio garantito dall'assicuratore e priva di utilità pratica per l'assicurato la polizza). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/09/2017).
Cass. civ. n. 10192/2013
Il diritto di tenere alberi a distanza minore di quella legale si mantiene, ai sensi dell'art. 895, secondo comma, cod. civ., anche in base all'esistenza delle ceppaie e dei polloni, atteso che le piante di nuova germogliazione sono la continuazione vegetativa delle precedenti, sia come singoli individui, sia nella "universitas rerum" in cui si concretizza il filare.
Cass. civ. n. 15199/2008
Il diritto di tenere a distanza minore di quella legale un filare di alberi situato lungo il confine ha per oggetto non le piante singolarmente, bensì l'intero filare inteso come universitas rerum. Pertanto, finché questo conserva unitariamente la sua vitalità, esso può essere integrato mediante la sostituzione di piante nuove a quelle che via via muoiono o vengono abbattute; quando, invece, il filare venga distrutto nella sua interezza, per opera dell'uomo o per evento naturale, la sostituzione può avere luogo soltanto nel rispetto della distanza prevista dalla legge.
Cass. civ. n. 5928/1999
Ai sensi dell'art. 895, comma primo, c.c., nella ipotesi in cui, per morte, recisione o abbattimento, un albero non facente parte di un filare sia stato eliminato, si estingue, in deroga ai principi in tema di estinzione delle servitù, anche la servitù che consentiva il mantenimento dell'albero a distanza inferiore a quella legale, non avendo il titolare del fondo dominante alcun diritto di sostituire l'albero eliminato se non osservando le distanze legali.
Cass. civ. n. 3695/1983
In attuazione del principio (applicabile, ai sensi degli artt. 1886 e 1895 c.c. anche alle assicurazioni sociali obbligatorie) che il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto stesso, le infermità preesistenti all'instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione — al fine di stabilire la sussistenza delle condizioni richieste per la pensione di invalidità solo quando esse siano state già sufficienti, prima che tale rapporto abbia avuto inizio, a ridurre la capacità di guadagno dell'assicurato al di sotto dei limiti legali richiesti, mentre, nell'opposta ipotesi, non ne è preclusa la valutazione da parte del giudice al fine suddetto, potendo il superamento di tali limiti conseguire all'aggravamento delle medesime infermità preesistenti o al sopravvenire di altre.
Cass. civ. n. 1898/1975
La deroga al divieto di ripiantare alberi a distanza non legale presuppone l'esistenza di «un filare», cioè di una serie unitaria di alberi — piantati o seminati dalla mano dell'uomo, ovvero germinati spontaneamente — che si incorporino nel suolo in allineamento secondo una linea ideale, retta od anche non rigorosamente tale. Rappresenta un apprezzamento di fatto del giudice del merito, insindacabile nel giudizio di Cassazione, ove adeguatamente motivato, lo stabilire se, in concreto, secondo la loro disposizione sul suolo, gli alberi costituiscano un filare. (Nella specie, la Corte Suprema ha ritenuto che il giudice del merito abbia adeguatamente motivato rilevando che gli alberi non seguivano una linea ideale rettilinea ma, invece, erano posti alle distanze più disparate dal rettilineo confine).