Art. 930 – Codice civile – Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata [927].
Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 11285/2020
Il decreto di trasferimento in base al quale sia iniziata l'esecuzione per rilascio è un titolo opponibile "erga omnes" e, dunque, non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche di chiunque si trovi nella detenzione o nel possesso del bene; pertanto, colui che intenda proporre opposizione non può limitarsi ad invocare la nullità del detto titolo, ma deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento su tale bene, che ne giustifichi il possesso o la detenzione, così esplicitando il proprio interesse ad agire.
Cass. civ. n. 12523/2016
Il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. è atto esecutivo della procedura di espropriazione ma costituisce anche titolo esecutivo per il rilascio, sicché le censure riguardanti non il "modo" in cui si è svolta l'espropriazione (e, quindi, l'idoneità del decreto a determinare il trasferimento in favore dell'aggiudicatario), bensì l'efficacia del decreto come titolo per l'esecuzione ex art. 2930 c.c., costituiscono materia di opposizione a tale (diversa) esecuzione per rilascio, ove si discuta se il decreto di trasferimento abbia i requisiti per valere come provvedimento di questo tipo, ovvero se non sia giuridicamente inesistente, oppure se è proprio l'immobile di cui si chiede il rilascio ad essere stato trasferito con il decreto.
Cass. civ. n. 5010/2008
L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni; ne consegue che le eccezioni sollevate dalla parte tenuta all'osservanza del provvedimento non hanno natura di opposizione agli atti esecutivi ma vanno fatte valere nel giudizio di merito e ne consegue, altresì, che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d'urgenza inseparabile dal procedimento nel cui ambito è stato emesso.
Cass. civ. n. 712/2006
Divenuta inefficace la misura cautelare di sottoposizione a sequestro di una somma di danaro, di fronte alla mancata restituzione da parte del custode della somma, colui al quale essa spetta deve sperimentare, per ottenerne la restituzione, la procedura esecutiva nei modi e nelle forme dell'espropriazione forzata (artt. 483 ss. c.p.c.), nel caso in cui il custode sia stato autorizzato dal giudice ad utilizzare la somma (art. 521, quarto comma, c.p.c.), oppure, nel caso in cui l'autorizzazione non sia stata concessa, la procedura esecutiva per consegna di cosa mobile (artt. 605 ss. c.p.c.).
Cass. civ. n. 9964/2006
Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del bene nei confronti del conduttore anche nel caso in cui, al momento della proposizione della domanda, detto bene sia detenuto da un terzo, immessovi dal conduttore, perchè la sentenza di condanna al rilascio ha effetto anche nei confronti del terzo, il cui titolo presuppone quello del conduttore. D'altro canto, il terzo detentore dell' immobile per il quale il locatore ha ottenuto, nei confronti del conduttore, una sentenza di condanna al rilascio, può opporsi o all' esecuzione, ai sensi dell' art. 615 cod. proc. civ., se sostiene di detenere l'immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza; o ai sensi dell' art. 404, comma secondo, cod. proc. civ., se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del conduttore, ed esser la sentenza frutto di collusione tra questi e il locatore, in suo danno. (Rigetta, App. Venezia, 2 novembre 2001).
Cass. civ. n. 10687/2000
Il premio dovuto al ritrovatore di cosa mobile deve essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 930, commi primo e secondo, c.c., ogni volta il bene rinvenuto abbia in sé un valore economico e, quindi, un'ovvia utilità per chi il bene stesso abbia smarrito ed, ai sensi del terzo comma della stessa disposizione normativa, qualora il ritrovamento abbia comunque una qualche utilità, anche di natura non economica, per il proprietario o detentore; utilità da determinarsi non in base a valutazioni soggettive di chi il bene abbia smarrito, ma in base a valutazioni di ordine oggettivo e generale (nella specie, l'economo di un comune aveva smarrito un assegno bancario tratto per un'ingente somma di danaro; il ritrovatore aveva restituito al Comune il titolo di credito, chiedendo il premio normativamente previsto; il titolo stesso veniva incassato, ma l'Ente si rifiutava di concedere il premio sul presupposto che, una volta fatta la denuncia alla banca, l'assegno non poteva più essere incassato e che, quindi, nessuna utilità poteva derivare dal suo ritrovamento. La S.C., nel confermare la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il premio al ritrovatore, ha ritenuto che tale utilità poteva essere riscontrata nel fatto che, prima della procedura di ammortamento, il titolo poteva continuare a girare, esponendo il possessore alla responsabilità per danni subiti da terzi in buona fede).
Cass. civ. n. 6504/1996
In caso di ritrovamento e restituzione di un libretto bancario di deposito a risparmio pagabile al portatore — che non sia obiettivamente pregiudicato al momento del ritrovamento (come nel caso di già intervenuto ammortamento o sequestro) — al ritrovatore è dovuto il premio previsto dai primi due commi dell'art. 930 c.c., atteso che il trasferimento del detto libretto si perfeziona con la semplice consegna del titolo e che il possessore, legittimato all'esercizio del diritto incorporato nel titolo, ha diritto, in forza della presentazione alla banca, alla prestazione ivi certificata. Ai fini della quantificazione del premio, il valore commerciale del libretto si determina in base alla somma ivi depositata.