Art. 933 – Codice civile – Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.
Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 11601/2024
In tema di confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è anzitutto di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., solo se la loro condotta abbia concorso con quella di uno dei predetti soggetti, o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro riguardi, possono essere esperite, ex art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie.
Cass. civ. n. 2053/2024
La dazione di denaro o di fiches finalizzata all'attuazione del gioco o della scommessa, se proviene da soggetto, quale l'organizzatore degli stessi, che ha un interesse diretto al loro svolgimento, dà luogo a un debito di gioco, e non comporta, pertanto, azione per la restituzione o per il pagamento, in ragione della causa concreta dell'accordo complessivo, riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1933 c.c., diversamente dal caso in cui sia effettuata da soggetto che, anche se consapevole della sua destinazione, sia estraneo al risultato del gioco, configurandosi, in tal caso, un autonomo negozio giuridico dotato di una propria causa.
Cass. civ. n. 8770/2020
La causa dell'"interest rate swap", per la cui individuazione non rileva la funzione di speculazione o di copertura in concreto perseguita dalle parti, non coincide con quella della scommessa, ma consiste nella negoziazione e monetizzazione di un rischio finanziario, che si forma nel relativo mercato e che può appartenere o meno alle parti, atteso che tale contratto, frutto di una tradizione giuridica diversa da quella italiana, concerne dei differenziali calcolati su flussi di denaro destinati a formarsi durante un lasso temporale più o meno lungo ed è espressione di una logica probabilistica, non avendo ad oggetto un'entità specificamente ed esattamente determinata. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2014).
Cass. civ. n. 16611/2019
In tema di risarcimento del danno, la tutela riservata ai diritti reali non consente l'applicabilità dell'art. 2058 c.c. nel caso di azioni volte a far valere uno di tali diritti, atteso il loro carattere assoluto , salvo che la demolizione della cosa sia di pregiudizio all'economia nazionale, dovendo il giudice, in tale evenienza, provvedere soltanto per equivalente ex art. 2933, comma 2, c.c. La verifica della sussistenza o meno di quest'ultima ipotesi non richiede, però, che la parte obbligata assuma l'iniziativa ovvero manifesti la sua volontà in tal senso, trattandosi, piuttosto, dell'oggetto di un'eccezione in senso lato e, come tale, rilevabile d'ufficio da parte del giudice. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/12/2014).
Cass. civ. n. 25890/2017
L'art. 2933, comma 2, c.c., che limita l'esecuzione forzata degli obblighi di non fare, vietando la distruzione della cosa che sia di pregiudizio all'economia nazionale, va riferito alle sole fonti di produzione o distribuzione della ricchezza dell'intero paese e, pertanto, non è invocabile per evitare lo spostamento di una costruzione alla distanza prescritta dalle norme in materia, comportando la persistenza di detta costruzione, al contrario, una lesione di pur rilevanti interessi individuali.
Cass. civ. n. 6665/2011
In tema di esecuzione coattiva di obblighi di non fare, l'art. 2933 c.c. consente di ottenere il ripristino della situazione precedente soltanto nei limiti delle statuizioni contenute nella sentenza di condanna al "non facere" e, in caso di non adempimento spontaneo, mediante il procedimento di esecuzione coattiva disciplinato nell'art. 612 c.p.c.. Ne consegue che una pronuncia emessa in sede possessoria che abbia ad oggetto esclusivamente atti di molestia compiuti su una specifica porzione di terreno non può, nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 612 c.p.c., essere estesa ad ogni tipo di molestie realizzabili sui fondi, anche diversi da quello indicato nel ricorso possessorio, che si trovino nella disponibilità dei ricorrenti.
Cass. civ. n. 2386/2008
Il mutuo successivo allo svolgimento del giuoco, concesso dal terzo estraneo al giocatore perdente affinché questi adempia il proprio debito nei confronti del vincitore, non è funzionalmente collegato al giuoco, sicché il mutuante può ripetere la somma consegnata al mutuatario quand'anche fosse consapevole che la somma stessa era stata perduta nel corso di un giuoco d'azzardo vietato. (Rigetta, App. Ancona, 24 febbraio 2003).
Cass. civ. n. 866/2007
In tema di risarcimento del danno per lesione dei diritti reali - nella specie, del diritto di veduta - rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziché quello in forma specifica, salvo il dovere, imposto dall'art. 2933, secondo comma, c.c., di provvedere nel primo senso se la distruzione della cosa è di pregiudizio per l'economia nazionale.
Cass. civ. n. 17689/2004
La mera presenza di un intento speculativo o di un certo grado di alea in un'operazione contrattuale non vale a rendere quest'ultima assimilabile ad un giuoco o ad una scommessa; né, quindi, a rendere applicabile il regime giuridico dettato dall'art. 1933 c.c., secondo cui non è data possibilità di agire per il pagamento di debiti derivanti da un giuoco o da una scommessa. (Nella specie l'operazione era consistita: nell'acquisto di somme in divisa estera da parte della banca su ordine del cliente, il quale aveva assunto l'obbligo di restituzione di dette somme, nella medesima divisa estera, ad una scadenza di alcuni anni successiva; nel trasferimento di tale somma, convertita in lire italiane, su un conto corrente intestato al cliente; nel contemporaneo acquisto ad opera della banca, sempre su ordine del cliente, di obbligazioni emesse in Italia e nella costituzione in pegno di dette obbligazioni a garanzia della restituzione della somma mutuata. Avendo la successiva svalutazione della lira, rispetto alla divisa estera di riferimento, reso insufficiente la garanzia costituita, la banca aveva richiesto immediatamente la restituzione del prestito in valuta estera. Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. — nei confermare la sentenza impugnata, che aveva ritenuto azionabile la pretesa restitutoria della banca — ha escluso qualsiasi rilevanza alla circostanza che si fosse verificato, in danno del mutuatario, il rischio di cambio insito nella descritta operazione, osservando che l'operazione stessa non era stata concepita e realizzata in funzione del rischio). .
Cass. civ. n. 12752/1999
Il mutuo successivo allo svolgimento del gioco, concesso dal terzo estraneo al giocatore perdente affinché questi adempia il proprio debito nei confronti del vincitore, non è funzionalmente collegato al gioco, sicché il mutuante può ripetere la somma consegnata al mutuatario quand'anche fosse consapevole che la somma stessa era stata perduta nel corso di un gioco d'azzardo vietato.
Cass. civ. n. 6582/1994
Le norme del codice civile sulle distanze fra gli edifici e quelle, ivi richiamate, dei regolamenti edilizi locali, che disciplinano, eventualmente, la materia in modo diverso, fondano, nelle controversie fra privati, il diritto soggettivo di colui che si ritenga danneggiato dalla loro violazione al risarcimento del danno ed alla riduzione in pristino ovvero allo spostamento della costruzione alla distanza prescritta dalle dette fonti normative, senza che possa in contrario rilevare — almeno in via di principio — il disposto dell'art. 2933 c.c., e l'ivi previsto divieto di costruzioni pregiudizievoli per l'economia nazionale.
Cass. civ. n. 12557/1992
La sanzione, ai sensi dell'art. 872 c.c., dell'abbattimento di fabbricati costruiti in violazione delle norme sulle distanze legali è applicabile indipendentemente dallo stato di buona o di mala fede del possessore, ed altresì non trova ostacolo nella norma di cui al capoverso dell'art. 2933 c.c., che limita l'eseguibilità in forma specifica degli obblighi di non fare nel senso di vietare la distruzione che sia di pregiudizio all'economia nazionale, dovendo intendersi la norma con riferimento alle sole fonti di produzione e distribuzione della ricchezza.
Cass. civ. n. 4209/1992
L'estensione della disciplina dell'art. 1933 c.c., riguardante i contratti di giuoco, ai mutui a questi collegati — quali dazioni di denaro o di fiches, promesse di mutuo, riconoscimento di debito — sussiste solo quando essi costituiscano mezzi funzionalmente connessi all'attuazione del giuoco o della scommessa e siano tali da realizzare fra i giocatori le stesse finalità pratiche del rapporto di giuoco, concorrendo un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario; per contro, ove manchi tale interesse, per non essere il mutuante a confronto del mutuatario in una determinata partita, né partecipante insieme a questo ad un gioco collettivo d'azzardo, la causa del negozio di mutuo non si pone in diretto collegamento con il contratto di gioco, neppure in presenza della consapevolezza del mutuante che la somma sarà impiegata dal ricevente nel gioco, non integrando ciò un motivo illecito determinante e comune ad entrambi i contraenti. In particolare, le fiches, di norma utilizzate nella case da gioco per partecipare ai giochi ivi praticati, possono essere oggetto, data la loro convenzionale equivalenza a somme di denaro predeterminate, anche di rapporti di natura diversa, quali l'attuazione di mutui o l'estinzione di debiti, con la conseguenza che la consegna di fiches ad uno dei partecipanti al gioco non è elemento determinante ed esclusivo per la qualificazione del rapporto come di mutuo ovvero di associazione alla giocata, dovendo il relativo accertamento avvenire sulla base della volontà negoziale delle parti e della concretezza del rapporto tra le stesse instaurato. .
Cass. civ. n. 1434/1987
L'art. 2933 c.c. - il quale vieta, in tema di esecuzione forzata degli obblighi di non fare, la distruzione di beni che comporti pregiudizio all'economia nazionale - si riferisce alle cose insostituibili di eccezionale importanza attinenti alle fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza, con la conseguenza che non può essere invocato al fine di impedire - sia pure in tempi di crisi edilizia - la demolizione totale o parziale di un edificio costruito in spregio di un diritto altrui.