Art. 940 – Codice civile – Specificazione
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In questo ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34989/2023
La cofideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., postula che più persone prestino fideiussione a garanzia del debito di un medesimo debitore principale, distinguendosi perciò dalla fideiussione del fideiussore di cui all'art. 1940 c.c., che ha, viceversa, per oggetto, anziché l'obbligazione del debitore principale, il debito di altro fideiussore di primo grado; pertanto, nella seconda figura difetta, pur nella pluralità dei garanti, l'intento di garantire congiuntamente un identico debito e non si applica la disciplina ex art. 1954 c.c. sul regresso del fideiussore pagante nei confronti degli altri fideiussori. (Principio affermato in una fattispecie in cui, a fronte del debito assunto da un'associazione di produttori agricoli e da un consorzio agroalimentare verso una banca concedente un mutuo, venivano rilasciate due distinte fideiussioni da parte di due garanti, l'una qualificabile come fideiussione del fideiussore, come tale attivabile non appena il primo fideiussore avesse subito l'azione del creditore principale, e l'altra come fideiussione del regresso, volta a garantire il primo fideiussore in caso di infruttuosità dell'azione di regresso da quest'ultimo esperita nei confronti dei debitori principali).
Cass. civ. n. 13820/2023
In materia previdenziale, il pagamento dei contributi prescritti determina il diritto dell'autore del pagamento alla restituzione dei contributi stessi, atteso che, in tale materia, a differenza che in quella civile - ove opera la previsione di cui all'art. 2940 c.c. -, la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, è irrinunciabile e sottratta alla disponibilità delle parti, avendo prevalente funzione di ordine pubblico, con la conseguenza che il contribuente, pur volendo, sarebbe impossibilitato a versare i contributi in questione e l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento.
Cass. civ. n. 19654/2014
La previsione di cui all'art. 2940 cod. civ., secondo cui non è ammessa la ripetizione di somme pagate in adempimento di debiti prescritti, non è applicabile qualora l'attore in restituzione deduca l'insussistenza originaria o sopravvenuta del debito, agendo a tal fine ex art. 2033 cod. civ. (Omissis).
Cass. civ. n. 18650/2011
La fideiussione alla fideiussione (o fideiussione al fideiussore, o fideiussione di regresso) va distinta dalla fideiussione del fideiussore (cosiddetta approvazione), di cui all'art. 1940 cod.civ., che costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica, nella quale il "secondo" fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione del "primo" fideiussore, e non l'adempimento dell'obbligato principale, laddove nella fideiussione alla fideiussione il fideiussore si obbliga verso colui il quale è già fideiussore, per garantirgli, una volta che egli abbia pagato, la fruttuosità dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale, sicché il fideiussore è un terzo rispetto alla prima fideiussione, ed il creditore garantito è, in effetti, il soggetto che nella prima fideiussione era il fideiussore. Ne consegue che, dando vita la fideiussione alla fideiussione a due contratti di fideiussione, concettualmente ed ontologicamente autonomi, per quanto, in genere, funzionalmente collegati, nel giudizio promosso dal primo fideiussore nei confronti del secondo fideiussore non sussiste litisconsorzio necessario con il creditore garantito della prima fideiussione, e che la prescrizione del diritto al rimborso in favore del creditore garantito dalla seconda fideiussione inizia a decorrere solo dalla data dell'avvenuto pagamento da parte dello stesso quale primo fideiussore.
Cass. civ. n. 3636/1996
La spontaneità del pagamento che, ai sensi dell'art. 2940 c.c., impedisce di ripetere quanto è stato pagato in adempimento di un debito prescritto, è richiesta al fine di evitare che chi abbia pagato, pur non essendovi più tenuto, possa pentirsi chiedendo in restituzione la prestazione eseguita, e presuppone quindi l'autonoma iniziativa dell'adempiente, senza alcuna influente situazione di necessità, anche solo interna, non essendo sufficiente la mera assenza di violenza fisica o morale. (Nella specie la sentenza di merito — confermata dalla S.C. — ha considerato ripetibili i contributi previdenziali pagati a scopo cautelativo, dopo un atto di costituzione in mora contenente l'assegnazione di un termine e la minaccia di applicazione di sanzioni, e con espressa riserva di azione giudiziaria per la restituzione degli stessi, in quanto prescritti).