Art. 989 – Codice civile – Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto
Se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l'usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o dei filari, e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione.
Circa il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli, l'usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione.
Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 30840/2017
Le attività promozionali svolte con modalità diverse da quelle previste dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 430 del 2001 - le quali configurano una promessa al pubblico - in particolare ove basate su di una clausola accessoria al contratto, non possono essere considerate "operazioni a premio" ed esulano, pertanto, dall'ambito applicativo del relativo regime tributario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva reputato l'offerta di un premio, condizionata al raggiungimento di un quantitativo di beni venduti, rivolta della società contribuente ai rivenditori ed agenti appartenenti alla propria rete commerciale, una promessa del "premio" quale negozio unilaterale integrante clausola accessoria al contratto e non promessa al pubblico).
Cass. civ. n. 24685/2009
Il concorso a sorte indetto da una società di distribuzione commerciale costituisce un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c., di contenuto aleatorio, soggetta alla disciplina dell'errore viziante di cui agli am. 1427 ess. c.c.; ne consegue che tale offerta è annullabile ove risulti che gli strumenti utilizzati per ló svolgimento del concorso siano affetti da errore, riconoscibile da parte del concorrente, tale da elidere in tutto o in parte l'alea posta a base del concorso stesso. (Nella specie, si trattava di un concorso a premi connesso alla vendita di un certo tipo di prodotto e consistente nella consegna di schede contenenti venti caselle, sotto alcune delle quali rimanevano celate le immagini dei premi, di modo che chi avesse scoperto quattro immagini uguali cancellando solo quattro caselle avrebbe vinto il premio. La S.C. ha ritenuto che la riconoscibilità delle caselle vincenti, dovuta ad un difetto di stampa delle schede, facesse venire meno l'alea insita nel contratto).
Cass. civ. n. 2052/1969
Costituisce promessa al pubblico un concorso pubblicitario a premi, il cui regolamento prevede la realizzazione di un numero determinato di desideri espressi dai partecipanti, secondo una scelta operata da una giuria nominata dal soggetto che ha bandito il concorso.
Cass. civ. n. 449/1969
La promessa al pubblico è un negozio unilaterale che vincola il promittente non per effetto dell'incontro della sua volontà con quella di altro soggetto che abbia manifestato di accettare la promessa, bensì per effetto della sua unilaterale determinazione. L'obbligo perciò sorge non appena la promessa è resa pubblica; di guisa che questa non può essere revocata se non per giusta causa ed a condizione che la revoca sia resa pubblica con le stesse forme usate per la promessa.