Art. 1008 – Codice civile – Imposte e altri pesi a carico dell’usufruttuario
L'usufruttuario è tenuto, per la durata dei suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.
Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 2637/1975
A norma degli artt. 1008 e 1009 c.c., l'usufruttuario è tenuto all'assolvimento dei soli carichi che gravano sul godimento, in quanto ne costituiscono il corrispettivo o servono a renderlo possibile o ad incrementarlo, ovvero, infine, si risolvono in un prelievo del reddito, mentre incidono soltanto sul nudo proprietario i carichi che gravano sul bene capitale in sé considerato, poiché si risolvono nel prelievo di una parte di esso o del suo valore, ovvero servono ad assicurarne l'integrità.