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Art. 1008 — Imposte e altri pesi a carico dell’usufruttuario

Art. 1008 — Imposte e altri pesi a carico dell’usufruttuario

L’usufruttuario è tenuto, per la durata dei suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.

Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2637/1975

A norma degli artt. 1008 e 1009 c.c., l’usufruttuario è tenuto all’assolvimento dei soli carichi che gravano sul godimento, in quanto ne costituiscono il corrispettivo o servono a renderlo possibile o ad incrementarlo, ovvero, infine, si risolvono in un prelievo del reddito, mentre incidono soltanto sul nudo proprietario i carichi che gravano sul bene capitale in sé considerato, poiché si risolvono nel prelievo di una parte di esso o del suo valore, ovvero servono ad assicurarne l’integrità. Sebbene gli artt. 1008 e 1009 c.c. regolino, anzitutto, i rapporti interni fra usufruttuario e nudo proprietario, ripartendo fra loro l’onere economico dei pesi in vario modo connessi alla cosa, deve ritenersi che, ove manchi una norma o un atto negoziale che, regolando l’incidenza soggettiva esterna di tali pesi, indichi quale, dei soggetti del rapporto di usufrutto, è tenuto al loro assolvimento verso i terzi, tale incidenza è disciplinata dai medesimi criteri dettati dalle suindicate norme che delimitano in via generale gli obblighi dell’usufruttuario; e ciò anche al fine di far coincidere, nei limiti del possibile, l’onere economico e quello giuridico relativi all’adempimento dei pesi anzidetti e di evitare, in tal modo, una duplicazione di azioni. Da tanto consegue che le spese sostenute dal proprietario di un fondo per la ricostruzione ed il mantenimento di un ponte sul quale sussiste una servitù di passaggio a favore di un fondo vicino, essendo rivolte ad assicurare direttamente l’esistenza della servitù di passaggio e cioè una utilitas immanente al fondo dominante, debbono essere sopportate, nei limiti del vantaggio conseguito, soltanto dai nudi proprietari di quest’ultimo fondo e non anche dall’usufruttuario, salvo il diritto dei primi di ottenere dal secondo gli interessi legali sulle somme sborsate, a norma del citato art. 1009, primo comma, c.c.

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