Art. 1026 – Codice civile – Applicabilità delle norme sull’usufrutto
Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10065/2018
In tema di diritto di abitazione, il credito derivante dalle migliorie e dalle addizioni apportate è inesigibile prima della restituzione del bene al nudo proprietario, in quanto, in applicazione del principio del divieto di arricchimento ingiustificato, solo al momento della riconsegna è possibile verificare se sia residuata una differenza tra lo speso e il migliorato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/09/2013).
Cass. civ. n. 9920/2017
In tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un appartamento sia oggetto di diritto reale di abitazione, gravano sul titolare di quest'ultimo le spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre cedono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione, giusta l’art. 1026 c.c., le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. in tema di usufrutto. (Fattispecie anteriore alla novella introdotta con la l. n. 220 del 2012).
Cass. civ. n. 6293/2016
L'usufruttuario, così come l'usuario, è legittimato, in forza del rinvio ex art. 1026 c.c., all'esercizio in nome proprio delle azioni petitorie e possessorie volte a difendere ed a realizzare il proprio uso e godimento della cosa rispetto alle ingerenze di terzi, sicché in tal caso non sussiste litisconsorzio necessario con il nudo proprietario.
Cass. civ. n. 17491/2012
Ai sensi dell'art. 1026 cod. civ., si applica al diritto d'uso, non essendovi ragione di incompatibilità, la disposizione relativa all'usufrutto di cui all'art. 979 cod. civ., secondo il quale la durata di questo non può eccedere la vita dell'usufruttuario.
Cass. civ. n. 29763/2011
In tema di diritto di abitazione, cui si applicano gli artt. 985 c.c. e 986 c.c. per effetto del rinvio operato dall'art. 1026 c.c., il momento al quale occorre fare riferimento per la valutazione delle addizioni operate da chi ne è titolare è quello della consegna del bene al proprietario.