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Art. 1026 — Applicabilità delle norme sull’usufrutto

Art. 1026 — Applicabilità delle norme sull’usufrutto

Le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9920/2017

In tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un appartamento sia oggetto di diritto reale di abitazione, gravano sul titolare di quest’ultimo le spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre cedono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione, giusta l’art. 1026 c.c., le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. in tema di usufrutto. (Fattispecie anteriore alla novella introdotta con la l. n. 220 del 2012).

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Cass. civ. n. 6293/2016

L’usufruttuario, così come l’usuario, è legittimato, in forza del rinvio ex art. 1026 c.c., all’esercizio in nome proprio delle azioni petitorie e possessorie volte a difendere ed a realizzare il proprio uso e godimento della cosa rispetto alle ingerenze di terzi, sicché in tal caso non sussiste litisconsorzio necessario con il nudo proprietario.

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Cass. civ. n. 17491/2012

Ai sensi dell’art. 1026 cod. civ., si applica al diritto d’uso, non essendovi ragione di incompatibilità, la disposizione relativa all’usufrutto di cui all’art. 979 cod. civ., secondo il quale la durata di questo non può eccedere la vita dell’usufruttuario. Il diritto all’uso dell’area pertinente ad un fabbricato per parcheggio dell’auto è di natura reale (art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47), e, pertanto, si prescrive – per il combinato disposto degli artt. 1026 e 1014 cod. civ. – dopo vent’anni dall’acquisto dell’unità immobiliare. In caso di morte dell’usuario di un immobile, con conseguente estinzione del diritto d’uso dovuta alla sua intrasferibilità “mortis causa” è inapplicabile, in favore degli eredi che siano subentrati nel godimento del bene, la successione nel possesso, agli effetti dell’art. 1146 c.c..

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Cass. civ. n. 29763/2011

In tema di diritto di abitazione, cui si applicano gli artt. 985 c.c. e 986 c.c. per effetto del rinvio operato dall’art. 1026 c.c., il momento al quale occorre fare riferimento per la valutazione delle addizioni operate da chi ne è titolare è quello della consegna del bene al proprietario.

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