Art. 1040 – Codice civile – Uso dell’acquedotto

Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità d'acqua, se l'acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente.

Se l'introduzione di una maggior quantità d'acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'articolo 1038.

La stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte-canale o viceversa.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se il tuo immobile ha limitazioni o non ha accesso diretto, potresti essere in presenza di una servitù, anche senza averla mai formalizzata.
  • Se il tuo immobile non ha accesso alla strada, puoi ottenere un passaggio sul fondo del vicino anche contro la sua volontà: è uno dei limiti più incisivi al diritto di proprietà.
  • Le servitù non appartengono alla persona, ma al fondo: questo significa che si trasferiscono automaticamente con l'immobile, anche se non vengono esplicitamente richiamate.
  • Possono nascere in diversi modi — contratto, usucapione, destinazione del padre di famiglia — e spesso sorgono proprio senza che le parti ne siano consapevoli.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

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