Art. 1045 – Codice civile – Utilizzazione di fogne o di fossi altrui
I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinché queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se il tuo immobile ha limitazioni o non ha accesso diretto, potresti essere in presenza di una servitù, anche senza averla mai formalizzata.
- Se il tuo immobile non ha accesso alla strada, puoi ottenere un passaggio sul fondo del vicino anche contro la sua volontà: è uno dei limiti più incisivi al diritto di proprietà.
- Le servitù non appartengono alla persona, ma al fondo: questo significa che si trasferiscono automaticamente con l'immobile, anche se non vengono esplicitamente richiamate.
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Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
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