Art. 1057 – Codice civile – Passaggio di vie funicolari

Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario e industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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