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Art. 1071 — Divisione del fondo dominante o del fondo servente

Art. 1071 — Divisione del fondo dominante o del fondo servente

Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.

Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11330/2013

In tema di servitù prediali, quando, a seguito di plurime vendite parziali, il fondo a cui vantaggio sussiste una servitù di passaggio venga frazionato in porzioni separate, in modo che una sola di esse rimanga contigua al fondo servente, non si costituisce, per effetto di tale frazionamento, un autonomo diritto di servitù a favore della porzione non contigua e a carico di quella contigua al fondo servente, in quanto il principio dell’indivisibilità della servitù, di cui all’art. 1071 cod. civ., riguarda il fondo servente e non quello dominante. Ne consegue che il proprietario della porzione non contigua al fondo servente non ha titolo per accedere a questo attraverso la porzione interposta tra quella di sua proprietà e il fondo servente medesimo.

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Cass. civ. n. 2168/2006

In tema di servitù prediali, il principio della cosiddetta indivisibilità di cui all’art. 1071 c.c. comporta, nel caso di frazionamento del fondo dominante, la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo, salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente; poiché tale effetto si determina ex lege al riguardo non occorre alcuna espressa menzione negli atti traslativi attraverso i quali si determina la divisione del fondo dominante, sicché nel silenzio delle parti — in mancanza di specifiche clausole dirette ad escludere o limitare il diritto – la servitù continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente consistenza, a favore di ciascuna di quelle già componenti l’originario unico fondo dominante, ancora considerato alla stregua di un unicum al fini dell’esercizio della servitù, ancorché le singole parti appartengano a diversi proprietari, a nulla rilevando se alcune di queste, per effetto del frazionamento, vengano a trovarsi in posizione di non immediata contiguità con il fondo servente.

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Cass. civ. n. 26973/2005

In tema di acquisto della servitù, tra gli istituti della destinazione del padre di famiglia e della divisione del fondo dominante, rispettivamente disciplinati dagli artt. 1062 e 1071 c.c., non è configurabile in linea astratta alcuna incompatibilità. (Nella specie, indiscusso che, dopo la divisione del fondo dominante, la servitù spettava anche alla porzione di esso non contigua con quello servente, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., ha accertato la costituzione in concreto, nei termini di cui all’art. 1062, di una relazione di fatto tra le due porzioni risultanti dalla divisione, volta alla costituzione di una servitù di passaggio a favore di quella risultata interclusa).

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Cass. civ. n. 4399/1982

A norma dell’art. 1071 c.c., la servitù consistente in un non facere (nella specie: divieto di costruire oltre determinati limiti), che, salvo diversa espressa previsione del titolo, non ricade su una parte determinata del fondo servente, viene a gravare, in ipotesi di frazionamento di tale fondo, sulle singole porzioni nelle quali esso è stato diviso.

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Cass. civ. n. 2264/1982

Quando a seguito di plurime vendite parziali il fondo a cui vantaggio sussiste una servitù di
passaggio venga frazionato in porzioni separate in modo che una sola di esse sia contigua al fondo servente, non si costituisce, per effetto di tale frazionamento, un autonomo diritto di servita a favore della porzione non contigua e a carico di quella contigua al fondo servente, in quanto il principio dell’indivisibilità della servitù sancito dall’art. 1071 c.c., riguarda il fondo servente e non quello dominante. Ne consegue che il proprietario della porzione non contigua al fondo servente non ha titolo per accedere a questo attraverso la porzione interposta tra quella di sua proprietà e il fondo servente medesimo.

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