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Art. 1073 — Estinzione per prescrizione

Art. 1073 — Estinzione per prescrizione

La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.

Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell’uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l’esercizio.

Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l’esercizio.

Agli effetti dell’estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.

Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l’uso della servitù fatto da una di esse impedisce l’estinzione riguardo a tutte.

La sospensione o l’interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11676/2018

L’estinzione della servitù di pubblico passaggio su strada vicinale non può derivare dal mancato uso di detto passaggio da parte degli utenti, ma richiede che l’ente territoriale, quale soggetto esponenziale della collettività dei cittadini, esprima la sua volontà in tal senso attraverso l’adozione di un provvedimento che riconosca cessati l’uso e l’interesse pubblico a servirsi del bene, ovvero con un comportamento concludente, consistente nell’omesso esercizio del diritto-dovere di tutela davanti ad atti usurpativi o impeditivi del privato.

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Cass. civ. n. 2789/2017

L’eccezione di estinzione della servitù per prescrizione può essere proposta soltanto dal titolare del fondo servente, ossia, in accordo con i principi generali, da colui a favore del quale la prescrizione matura.

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Cass. civ. n. 3857/2016

L’eccezione di estinzione della servitù per prescrizione può essere proposta soltanto dal titolare del fondo servente, ossia, in accordo con i principi generali, da colui a favore del quale la prescrizione matura. *, Cass. civ., sez., II,, 2 febbraio 2017, n. 2789,, F. c. R. [ RV64281001 ]
Il termine di prescrizione delle servitù negative e di quelle continue, accomunate dalla peculiarità per cui il loro esercizio non implica lo svolgimento di alcuna specifica attività da parte del relativo titolare, decorre dal giorno in cui è stato compiuto un fatto impeditivo dell’esercizio del diritto medesimo.

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Cass. civ. n. 16861/2013

In tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, l’interruzione del termine ventennale stabilito dall’art. 1073 c.c., oltre che dal riconoscimento del proprietario del fondo servente, può essere determinata soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale, il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne i diritti reali.

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Cass. civ. n. 26636/2011

La servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua, in relazione alla quale ogni episodio di transito costituisce esercizio del diritto; ne consegue che qualora la servitù sia stata costituita in virtù di titolo idoneo, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo, ove la situazione dei luoghi lo permetta, né la mancanza del requisito dell’apparenza – necessario per la costituzione della servitù per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia – né il carattere sporadico dell’esercizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’estinzione per non uso di una servitù coattiva di passaggio pedonale, motivata dai giudici di merito con riguardo alla sporadicità del transito e alla perduta visibilità del tratturo).

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Cass. civ. n. 12035/2010

In tema di servitù prediali, in presenza di una situazione dei luoghi rimasta immutata, ove l'”utilitas” della servitù sia stata prevista in funzione di una specifica modalità di utilizzazione del fondo dominante, la quale sia rimasta sospesa per un apprezzabile lasso di tempo, si verifica una situazione di quiescenza del diritto di servitù, il quale non si estingue se non per prescrizione nel termine di cui all’art. 1073 c.c.; in tale periodo, le facoltà di esercizio del diritto reale restano sospese, giacché, se il titolare potesse continuare ad usare il diritto senza la specifica “utilitas”, verrebbe di fatto ad esercitare un diritto diverso da quello originario.

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Cass. civ. n. 10280/2010

Nelle servitù negative nelle quali l’esercizio del diritto non si esplica mediante un comportamento positivo sul fondo servente, il non uso si identifica nella mancata osservanza dell’onere di riattivazione del diritto successivamente ad un evento che lo abbia violato e tale evento si produce per il solo verificarsi di un fatto che ne ha impedito l’esercizio. Pertanto, qualora sia stata convenzionalmente costituita una “servitus altius non tollendi” con precisa determinazione del suo limite di altezza, il mancato uso dello “jus prohibendi” da parte del proprietario del fondo dominante, per un periodo di oltre venti anni, nonostante la costruzione sul fondo servente di un edificio di altezza superiore al limite convenzionalmente fissato, comporta l’estinzione della servitù per prescrizione, nei limiti segnati dalla dimensione della costruzione eseguita e mantenuta.

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Cass. civ. n. 16842/2009

In tema di servita prediali, nel caso in cui, per destinazione del padre di famiglia, siano sorte, a vantaggio di due fondi confinanti, ciascuno dominante e servente al tempo stesso, due distinte servitù, l’estinzione dell’una non travolge la conservazione e l’efficacia dell’altra, avendo ciascuna la propria autonomia.

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Cass. civ. n. 4412/2001

La materia dell’estinzione per non uso delle servita prediali ha la sua disciplina nell’art. 1073 c.c. che collega tale effetto esclusivamente all’inerzia del titolare che si sia protratta per venti anni sicché non basta che il proprietario del fondo servente, avendolo acquistato in buona fede come esente dal peso, lo abbia altresì posseduto per dieci anni dopo la trascrizione del titolo, non essendo prevista nel nostro ordinamento l’usucapio libertatis.

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Cass. civ. n. 9727/2000

Il diritto, nascente dalla sentenza di condanna all’abbattimento delle opere realizzate in contrasto con la servitù, è assoggettato all’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., e non al pia lungo termine ventennale previsto dall’art. 1073 dello stesso codice in tema di non uso della servitù, configurandosi come diritto ad ottenere una prestazione di fare, determinata giudizialmente nei modi indicati dall’art. 612 c.p.c., e suscettibile di esecuzione diretta. Siffatto diritto non si riferisce, infatti, alle facoltà attinenti alla cosa, né si esprime come potere erga omnes rispetto ad essa, configurandosi, invece, come un diritto riconosciuto verso un soggetto determinato, inadempiente rispetto a una prestazione altrettanto determinata, contro il quale esso può essere fatto valere nel termine proprio dei rapporti obbligatori.

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Cass. civ. n. 7887/1999

Anche le servitù apparenti e permanenti possono prescriversi per non uso, atteso che il mancato esercizio della servitù protratto per venti anni, dipendente dall’inerzia del titolare attivo, comporta, al pari dell’impossibilità di fatto di usare la servita o del venir meno della sua utilità, l’estinzione medesima alla scadenza del termine suddetto.

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Cass. civ. n. 6647/1991

In tema di prescrizione delle servita (art. 1073 c.c.), la ripartizione dell’onere della prova va risolta applicando il generale principio secondo cui, essendo quella di prescrizione una eccezione in senso proprio (art. 2938 c.c.), la prova dei fatti su cui l’eccezione si fonda (art. 2697, secondo comma, c.c.), deve darsi da chi l’ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l’ha esercitata per almeno un ventennio.

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Cass. civ. n. 4413/1989

La prescrizione per non uso delle servita prediali ai sensi dell’art. 1073 c.c., formando oggetto di una eccezione in senso proprio deve essere specificamente opposta, anche senza l’uso di forme sacramentali, dalla parte che intenda avvalersene.

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Cass. civ. n. 3505/1981

L’indivisibilità della servitù prediale, con la conseguente non configurabilità di una estinzione pro quota della medesima, comporta, in ipotesi di comproprietà del fondo servente, che l’atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno dei condomini è produttivo di effetti anche nei confronti degli altri.

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