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Art. 1091 — Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell’acqua

Art. 1091 — Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell’acqua

Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell’acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti ad eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell’acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l’alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinché la derivazione e la regolare condotta dell’acqua siano in tempi debiti effettuate [ 1030 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8313/1990

Il proprietario del fondo servente, il quale ometta di compiere le prestazioni accessorie necessarie per l’esercizio della servita da parte del titolare del fondo dominante, in violazione dell’obbligo impostogli dall’atto costitutivo o dalla legge, è responsabile non di un fatto illecito per inosservanza del generico obbligo del neminem laedere, bensì d’inadempimento della prestazione inerente al rapporto obbligatorio propter rem, meramente accessorio rispetto al contenuto della servita prediale: conseguentemente, l’azione di risarcimento del danno per la mancata esecuzione di tali prestazioni è soggetta alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale prevista dall’art. 2947 c.c. L’obbligo del proprietario del fondo servente di eseguire le opere necessarie per l’esercizio di una servita di presa o di derivazione di acqua, previsto dall’art. 1091 c.c., sussiste anche con riferimento alla servitù di utilizzazione della quota di acqua proveniente da una sorgente esistente nel fondo servente che è superflua per la sua coltivazione, in quanto anche con riferimento a tale tipo di servitù opera il fondamento logico della disposizione, che è quello di evitare l’ingerenza di terzi nel fondo servente. Per la costituzione per usucapione della servitù di presa o di derivazione di acqua non è richiesto che il proprietario del fondo servente, a norma dell’art. 1091 c.c., abbia provveduto alla esecuzione delle opere necessarie all’esercizio della servitù durante il tempo necessario per l’usucapione, trattandosi di una obbligazione propter rem che sorge a carico del detto proprietario con la costituzione della servita, di cui forma un accessorio, prescindendo dalla sua costituzione in mora.

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