Art. 1094 – Codice civile – Servitù attiva degli scoli
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 7475/1995
La servitù degli scoli prevista dall'art. 1094 c.c. attribuisce al proprietario del fondo inferiore (dominante) il diritto di ricevere ed usare le acque che giungono al fondo superiore (servente) e che residuano dopo l'utilizzazione a vantaggio di questo fondo; la servitù, pertanto, se non assicura al fondo dominante gli scoli, che dipendono dalla misura dell'uso delle acque vive nel fondo servente, impedisce al proprietario di quest'ultimo fondo di invertire le acque a vantaggio di altri fondi propri o di terzi, come è anche precisato espressamente dall'art. 1096 c.c., che consente al proprietario di fare liberamente uso delle acque solo «a vantaggio del suo fondo», anche cambiandone la coltivazione, o di abbandonare in tutti o in parte l'irrigazione.