Art. 1099 – Codice civile – Sostituzione di acqua viva

Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo di acqua viva, la cui quantità è determinata dall'autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze [912].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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