Art. 1103 – Codice civile – Disposizione della quota

Ciascun partecipante può disporre del suo diritto [1059] e cedere ad altri il godimento della cosa [1102] nei limiti della sua quota [873 cod. nav.].

Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI [2825].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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