Art. 1133 – Codice civile – Provvedimenti presi dall’amministratore

I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri [1130, 1131] sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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