Art. 1140 – Codice civile – Possesso
Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
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Può riguarda anche te
- Se possiedi un bene, hai comunque una tutela anche senza esserne proprietario: il possesso produce effetti giuridici immediati.
- Possedere un bene non significa esserne proprietario, ma ti dà comunque una tutela immediata contro chi tenta di sottrartelo o disturbarti nel suo utilizzo.
- La differenza tra possesso e detenzione è fondamentale: chi detiene non può usucapire, mentre chi possiede sì.
- La buona fede nel possesso produce effetti concreti, come l'acquisto dei frutti e la possibilità di usucapire in tempi più brevi.
Massime correlate
Cass. civ. n. 21061/2025
L'utilizzo da parte del socio di un bene della società per scopi personali non determina in capo allo stesso un'autonoma situazione possessoria, ma integra una semplice detenzione per un interesse personale, in quanto la società - con il concedere la detenzione della cosa invece che attuare direttamente i propri scopi sociali - esercita un'attività propria del possessore; ne consegue, pertanto, che il socio detentore del bene della società può assumere il possesso della res solo a seguito di un atto di interversione, tenendo presente che al semplice godimento della cosa con il consenso degli altri soci non può attribuirsi tale valenza, occorrendo piuttosto un atto idoneo a manifestare la volontà del detentore di sottrarre il bene alla società.
Cass. civ. n. 565/2025
L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).
Cass. civ. n. 15653/2024
In materia di usucapione, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce eccezione in senso lato e, pertanto, è proponibile per la prima volta anche in appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, giacché il divieto ex art. 345 c.p.c. concerne le sole eccezioni in senso stretto, cioè riservate in via esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio.
Cass. civ. n. 15468/2024
Il chiamato all'eredità investito della nuda proprietà di un immobile, con l'occupazione di quest'ultimo esercita il possesso corrispondente alla nuda proprietà, secondo la definizione dell'art. 1140 c.c., ancorché sul medesimo cespite insista il possesso dell'usufruttuario generale dei beni ereditari, ed acquista, pertanto, la qualità di erede in base al meccanismo di cui all'art. 485 c.c..
Cass. civ. n. 9626/2024
In tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante; pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore.
Cass. civ. n. 8621/2024
In tema di pubblicità immobiliare, l'istituto dell'accessione del possesso non è sempre incompatibile con il sistema tavolare, occorrendo esaminare il contenuto del titolo di trasferimento del diritto reale e verificare se esso presenti elementi idonei a dimostrarne gli esatti confini, poiché l'incompatibilità sussiste solo ove si riscontri l'assoluta carenza di intavolazione del titolo di proprietà del dante causa, mentre ove essa esista, occorre verificare se, unitamente alla proprietà del bene, vi siano i presupposti per riconoscere anche l'accessione del possesso di eventuali diritti reali di servitù, o comproprietà, su beni diversi, posti a servizio di quello trasferito.
Cass. civ. n. 33966/2023
L'art. 844 c.c. - il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità - va interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo; tuttavia, ove gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni alla normale tollerabilità comportino la necessità di modificazioni di strutture dell'immobile da cui derivano le propagazioni, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere tali modificazioni, così come è privo di legittimazione passiva il soggetto che, non essendo proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare.
Cass. civ. n. 32816/2023
Configurabilità - Criteri - Apparenza - Segni visibili d'opere permanenti - Destinazione obiettiva all'esercizio della servitù - Necessità - Utilizzazione saltuaria delle opere - Sufficienza. Il requisito dell'apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante e non un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitutis; tale onere deve avere carattere stabile e corrispondere, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù che, peraltro, non implica necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse.
Cass. civ. n. 31434/2023
Non è ravvisabile un costituto possessorio implicito nel negozio traslativo del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nel senso che ad esso segua automaticamente il trasferimento del possesso della cosa all'acquirente, poiché tale trasferimento rappresenta, ai sensi dell'art. 1476 c.c., l'oggetto di una specifica obbligazione del venditore, per la quale non sono previste forme tipiche. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'alienante trattenga la cosa presso di sé, occorre accertare caso per caso, in base al comportamento delle parti ed alle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione, da parte dell'alienante stesso, dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall'animus rem sibi habendi, ovvero configuri una detenzione nomine alieno.
Cass. civ. n. 16695/2023
E' ammissibile l'usucapione della comproprietà "pro indiviso" atteso che, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso "pro indiviso", nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione.
Cass. civ. n. 9519/2023
In tema di ICI, l'occupazione "sine titulo" di un appartamento da parte di un privato non spoglia il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga la radicale trasformazione dell'immobile, sicché egli resta soggetto passivo dell'imposta, ancorché il bene sia detenuto dall'occupante, impregiudicato il suo diritto a far valere eventuali pretese di carattere risarcitorio.
Cass. civ. n. 8579/2023
In tema di accessione nel possesso ex art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene. (Nella specie, la S.C. ha escluso, per difetto di forma dell'atto traslativo, l'operatività dell'accessione rispetto al possesso di un sottotetto non menzionato nel titolo di acquisto del dante causa e riportato, invece, nella successiva vendita di costui alla propria avente causa, nei cui confronti il condominio rivendicava il sottotetto in questione quale bene comune.)
Cass. civ. n. 9671/2014
L'"animus possidendi", necessario all'acquisto della proprietà per usucapione, non consiste nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile all'usucapione. Ne consegue che la consapevolezza di possedere senza titolo e l'attività negoziale (nella specie, proposta di acquisto) diretta a ottenere il trasferimento della proprietà non escludono che il possesso sia utile all'usucapione.
Cass. civ. n. 6742/2014
Il decreto di espropriazione è idoneo a far acquisire la proprietà piena del bene, e ad escludere qualsiasi situazione, di diritto o di fatto con essa incompatibile, e qualora il precedente proprietario, o un soggetto diverso, continui ad esercitare sulla cosa attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, la notifica del decreto ne comporta la perdita dell'"animus possidendi", conseguendone che, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad "usucapionem", è necessario un atto di "interversio possessionis".
Cass. civ. n. 181/2011
La circostanza che l'accesso ad un immobile (nella specie, un vano ammezzato) sia particolarmente disagevole (nella specie, possibile solo mediante arrampicamento su una scala a pioli) non vale di per sé ad escluderne il possesso, potendo al più costituire un indizio dal quale desumere l'insussistenza dell'esercizio di esso.
Cass. civ. n. 4444/2007
Ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. In questo contesto va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l'intestatario del bene non ha dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri. (Fattispecie in cui i possessori interpellati dal tecnico comunale per il permesso all'interramento nel fondo dell'acquedotto comunale avevano invitato quest'ultimo a rivolgersi all'intestatario del bene).
Cass. civ. n. 3076/2005
In tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante; pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus dereliquendi la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per la utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore. (Nella specie è stato ritenuta l'esistenza del possesso della servitù di passaggio anche se il viottolo di accesso al fondo dominante non era utilizzato nei periodi in cui le condizioni atmosferiche impedivano di praticare il passaggio).
Cass. civ. n. 24033/2004
L'elemento psicologico del possesso ad usucapionem delle servitù di veduta e di stillicidio, consistente nella volontà del possessore di comportarsi come titolare del relativo diritto reale, va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene (nel caso, impostazione della difesa in giudizio; richiesta di autorizzazione all'esecuzione di opere di ristrutturazione oggetto di successiva rinunzia.
Cass. civ. n. 22776/2004
Per acquistare il possesso è sufficiente la capacità d'intendere e di volere (capacità naturale) della quale può essere dotato in concreto anche il minore di età. L'accertamento dell'esistenza di tale stato soggettivo è demandato al giudice di merito, al cui potere discrezionale è rimessa la determinazione dei relativi criteri.
Cass. civ. n. 6331/2003
L'alienazione della proprietà di una cosa non comporta, ipso facto che l'alienante, nel trattenerla presso di sè, realizzi automaticamente la trasformazione del possesso nomine proprio in mera detenzione per conto dell'acquirente, dovendosi, per converso, accertare, caso per caso, in base al comportamento delle due parti contraenti rispetto al bene alienato, se la prosecuzione, da parte del venditore, dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa invece qualificabile (ancora) in termini di possesso, in quanto caratterizzata dall'intenzione di tenere la cosa presso di sé (ancora) come proprietario. (Nella specie, la corte di merito, con sentenza confermata dalla S.C., aveva evidenziato come l'atto pubblico di trasferimento di alcuni beni rurali contenesse la precisazione che, all'acquirente, era stato trasferito il possesso dei beni medesimi e che, pur avendo l'alienante continuato a detenere gli immobili dopo la vendita, i più importanti atti ad essi relativi — e cioè quelli di disposizione, o quelli comunque spettanti al proprietario — erano sempre stati compiuti dall'acquirente, sì che la prova dell'esistenza di un legittimo constitutum possessorium, gravante integralmente sugli alienati pretesi possessori, doveva dirsi fallita).
Cass. civ. n. 10230/2002
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione.
Cass. civ. n. 8737/2001
Ai fini dell'acquisto per usucapione di un diritto di servitù, l'elemento oggettivo del possesso protratto per l'arco temporale richiesto dalla legge viene integrato dalla semplice utilizzazione di fatto, da parte dei proprietario di un fondo, di un contiguo immobile altrui, a vantaggio del proprio, senza che assuma rilievo ostativo la circostanza che la medesima attività venga svolta anche da terzi estranei, salvo che questa dia luogo ad una interruzione naturale del possesso, impedendone l'esercizio. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato nella massima, ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano accolto la domanda dei condomini di un edificio di essere dichiarati titolari di un diritto di servitù, acquistato per usucapione, avente quale contenuto la facoltà di parcheggiare i propri autoveicoli in un adiacente terreno di proprietà di altro soggetto, utilizzato «abusivamente» allo stesso scopo anche da terzi estranei al condominio, che, peraltro, aveva sempre cercato di impedire tale utilizzazione da parte di costoro transennando l'area in questione in modo sempre più efficace).
Cass. civ. n. 8047/2001
Il solo fatto della convivenza, anche se determinata da rapporti intimi, non pone di per sé in essere nelle persone che convivono con chi possiede il bene un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso autonomo sullo stesso bene o come una sorta di compossesso (nella specie, la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso con il quale si pretendeva di rivendicare il possesso di alcuni oggetti sul presupposto che i beni che si trovavano nella casa di abitazione nella quale convivevano la ricorrente ed il proprietario appartengono pro quota alle persone ivi conviventi).
Cass. civ. n. 5293/2000
In tema di possesso ad usucapionem, tanto il trasferimento volontario quanto quello coattivo di un bene non integrano necessariamente, di per sé, gli estremi del constitutum possessorium, poiché — con particolare riguardo ai trasferimenti coattivi conseguenti ad espropriazione per pubblica utilità — il diritto di proprietà è trasferito contro la volontà dell'espropriato-possessore, e nessun accordo interviene fra questi e l'espropriante, né in relazione alla proprietà, né in relazione al possesso. Ne consegue che il provvedimento ablativo non determina, ex se, un mutamento dell'animus rem sibi hebendi in animus detinendi in capo al proprietario espropriato, il quale, pertanto, può del tutto legittimamente invocare, nel concorso delle condizioni di legge, il compimento in suo favore dell'usucapione (a ciò non ostando, tra l'altro, il disposto degli artt. 52 e 63 della legge 2359/1865) tutte le volte in cui (come nella specie) alla dichiarazione di pubblica utilità non siano seguiti né l'immissione in possesso, né l'attuazione del previsto intervento urbanistico da parte dell'espropriante, del tutto irrilevante appalesandosi, ai fini de quibus, l'acquisita consapevolezza dell'esistenza dell'altrui diritto dominicale.
Cass. civ. n. 3906/2000
Il passaggio pedonale e il passaggio carrabile costituiscono servitù distinte e autonome, sicché dall'esistenza della prima non può desumersi l'esistenza della seconda, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio anche con carri.
Cass. civ. n. 1253/2000
È possibile conservare il possesso mediante il solo animus possidendi e, quindi, prescindendo dal concreto esercizio del corpus, quando il possessore, che abbia cominciato a possedere animo et corpore, pur conservando la disponibilità materiale e, quindi, la possibilità di godere di fatto della res, in concreto se ne astenga per ragioni che non dipendono dal mutato stato dei luoghi o dall'eventuale acquisto del possesso da parte di terzi, sicché egli abbia in ogni tempo la possibilità di ripristinare il corpus, senza far ricorso ad azioni violente o clandestine.
Cass. civ. n. 8799/1999
Atti di saltuaria utilizzazione di un bene non valgono di per sé ad integrare gli estremi del possesso, poiché un soggetto può essere considerato possessore o compossessore di una cosa solo quando abbia in concreto la possibilità di disporre materialmente di essa senza che altri soggetti abbiano di fatto odi diritto il potere di escluderlo e d'altra parte la disposizione materiale della cosa non rileva ai fini in esame se non corrisponde all'attività del proprietario o del titolare di un diritto reale. (Fattispecie relativa ad azione possessoria esperita a seguito della recinzione di un'area utilizzata saltuariamente dal proprietario di un'abitazione confinante).
Cass. civ. n. 4702/1999
In tema di «possesso», l'animus possidendi — da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis — consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto. Da ciò discende, ai fini dell'usucapione, l'assoluta irrilevanza — una volta accertati l'appartenenza del fondo a privati e il possesso corpore et animo — del fatto per cui, in concreto, il «possessore» possa aver erroneamente ritenuto di proprietà demaniale il bene, e conseguentemente di non poterlo usucapire.
Cass. civ. n. 8823/1998
Ai fini dell'usucapione, l'animus rem sibi habendi non è necessario consista nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, bensì che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece questo appartiene ad altri.
Cass. civ. n. 4908/1998
Nel contratto d'appalto il committente non perde il possesso del bene, ma continua ad esercitarlo tramite l'appaltatore ancorché questi sia un detentore autonomo, legittimato ex art. 1168 c.c. all'azione di reintegrazione contro il terzo autore dello spoglio.
Cass. civ. n. 6260/1997
Quando si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sulla cosa unitariamente considerata, il possesso si estende all'intero bene ed in tal modo si conserva anche se si esprime in forme di godimento limitate solo ad una sua parte. Ne consegue che perché si riconosca l'esercizio del possesso sull'intero fondo non è necessario che il soggetto compia atti di potere su ogni singola zona di terreno essendo sufficiente che mantenga come propria la cosa nella sua individualità.
Cass. civ. n. 5964/1996
L'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio.
Cass. civ. n. 4360/1995
La conservazione del possesso acquisito animo et corpore non richiede l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento ed esercizio del possesso, essendo sufficiente che il bene posseduto, in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale possa ritenersi nella virtuale disponibilità dei possessore nel senso che questi possa quando lo voglia ripristinare il rapporto materiale con lo stesso. Ne consegue che, permanendo l'animus, il possesso perdura finché persista la possibilità di ripristino del corpus, la quale viene meno sia quando altri si impossessi del bene esercitando sullo stesso un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia quando, in relazione alla natura del bene, l'animus dereliquendi sia inequivocabilmente manifestato. (Nella specie la sentenza di merito, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto inidonei a configurare acquisizione del possesso il passaggio su di un terreno per accedere alla propria abitazione e la sua utilizzazione quale spazio di manovra per la propria autovettura ed aveva escluso che la mancata utilizzazione della stessa area da parte del possessore costituisse segno chiaro ed univoco del suo animus derelinquendi).
Cass. civ. n. 1428/1994
Con riguardo al possesso di una servitù discontinua, la sporadicità del relativo esercizio è indissolubilmente connessa alla natura stessa delle servita appartenenti a tale categoria; tuttavia perché possa ritenersi che un soggetto ne sia in possesso, occorre che l'attività umana esplicata per la sua utilizzazione sia ripetuta con una frequenza corrispondente al concreto interesse del fondo dominante ed al contenuto stesso della utilità perseguita, sì da evidenziare sia l'aspetto materiale dell'esercizio, sia l'intenzione dell'utente di realizzarlo come se esso corrispondesse ad un diritto. (Nella specie in applicazione di detto principio la C.S. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il possesso da parte dell'istante della servitù di passaggio anche con mezzi meccanici in base al rilievo che il transito con i mezzi meccanici era avvenuto pochissime volte, in episodi verificatisi a lunghissimi intervalli di tempo).
Cass. civ. n. 12621/1993
Nel negozio traslativo della proprietà o di altro diritto reale non è ravvisabile un costituto possessorio implicito, nel senso che al trasferimento del diritto a favore dell'acquirente segua immediatamente il possesso della cosa, perché tale trasferimento costituisce, ai sensi dell'art. 1476 c.c., l'oggetto di una specifica obbligazione del venditore per il cui adempimento non sono previste forme tipiche. Pertanto, nel caso in cui si protragga il godimento della cosa da parte dell'alienante, occorre indagare caso per caso, secondo il comportamento delle parti e alle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione da parte dell'alienante dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall'animus rem sibi habendi, ovvero configuri una detenzione nomine alieno..
Cass. civ. n. 10642/1993
Nel caso di perdita del rapporto materiale con la cosa, il possesso (o la detenzione) possono anche essere conservati solo animo purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare, ad libitum il contatto materiale con la cosa, con la conseguenza che quando questa possibilità sia di fatto preclusa da altri, il solo elemento intenzionale non è sufficiente alla conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa.
Cass. civ. n. 10615/1993
La convenzione con la quale le parti, riconoscendo di avere stipulato una vendita dissimulante un patto commissorio, si accordino per lasciare la proprietà e l'utilizzazione del bene al venditore e per attribuire all'acquirente il potere di compiere alcuni atti di gestione per mandato dell'effettivo proprietario concreta un contratto privo di effetti reali e come tale inidoneo a determinare nell'apparente acquirente l'animus possidendi..
Cass. civ. n. 4380/1993
Nell'ipotesi di occupazione preordinata alla futura espropriazione, lo spossessamento — che, nell'ipotesi in cui la P.A. agisca in carenza di potere integra uno spoglio perseguibile con l'apposita azione davanti al giudice ordinario — deve ritenersi realizzato in conseguenza del cosiddetto dimensionamento, cioè dell'individuazione dell'area mediante infissione di picchetti, e nell'affermazione degli incaricati dell'operazione che da quel momento l'area si intende trasferita all'occupante, costituendosi, per effetto di tali comportamenti, una impossibilità giuridica dell'ulteriore godimento del bene, rispetto alla quale la prosecuzione di fatto del godimento stesso, compiuta senza opposizione dell'occupante, non integra gli estremi del possesso.
Cass. civ. n. 2260/1993
Ai fini del mantenimento del potere di fatto, non occorre da parte del possessore l'esplicazione di continui e concreti atti di fruizione e di possesso sulla cosa, ma è sufficiente che questa, anche in relazione alla sua destinazione, possa continuare a considerarsi rimasta nella sua virtuale disponibilità, salvo che non risulti esteriorizzato, attraverso chiari ed inequivoci segni, l'animus derelinquendi.
Cass. civ. n. 3716/1990
L'animus possidendi, necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non può ritenersi escluso a motivo del promovimento dell'azione costitutiva volta ad ottenere, per il tramite della sentenza ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà del bene posseduto, trattandosi della mera utilizzazione di uno strumento processuale nella prospettiva di conferire stabilità sul piano formale alla situazione giuridica rispetto al bene, né per la richiesta avanzata in giudizio, subordinatamente alla domanda principale di acquisto della proprietà per usucapione, di pagamento delle accessioni, trattandosi di istanza preordinata a finalità meramente tuzioristica.
Cass. civ. n. 368/1986
La conservazione del possesso (solo animo), nel caso in cui l'utilizzazione della cosa, su cui si esercita il potere di fatto, subisca interruzioni dipendenti dalla natura o dalla destinazione economica della cosa stessa, postula il permanere della possibilità di ripristinare ad libitum il contatto materiale con la cosa. Tale possibilità viene meno allorché altri abbia frattanto instaurato sulla cosa medesima il proprio possesso, sia pure attraverso un autonomo atto di apprensione, vivificato dall'animus e seguito da un esercizio del potere di fatto per un tempo apprezzabile sino al consolidamento della situazione possessoria. In tal caso il possessore privato del possesso, che non possa avvalersi o non si avvalga dell'azione reintegratoria, non può recuperare di sua iniziativa la perduta disponibilità, senza incorrere, sussistendone anche gli altri estremi, in un atto di spoglio.
Cass. civ. n. 306/1975
È giuridicamente configurabile la coesistenza di più situazioni possessorie di diverso contenuto sulla medesima cosa nei confronti di differenti soggetti in corrispondenza delle attività dipendenti dall'esercizio di diritti diversi.