Art. 1161 – Codice civile – Usucapione dei beni mobili
In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili [1153] e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.
Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23853/2018
L'accertamento dello stato di buona fede del possessore di un bene mobile deve ritenersi possibile e non è precluso allorché, esibita dal possessore nel giudizio di rivendica la scrittura di trasferimento in suo favore, il rivendicante disconosca la firma ivi apposta, e il possessore non chieda la verificazione del documento, poiché, dovendo lo stato di buona (o mala) fede accertarsi con riferimento ai due momenti dell'acquisto del possesso del titolo e dell'intestazione formale, il disconoscimento successivo, se importa che la scrittura non possa essere più utilizzata in giudizio come mezzo di prova del trasferimento del bene, non impedisce di tenerne conto per accertare lo stato di buona (o mala) fede nel momento in cui ebbe inizio la situazione possessoria, al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di usucapione abbreviata proposta dal possessore del bene. (Fattispecie relativa a scrittura privata - ancorché disconosciuta e nulla per difetto di forma - su cui la corte di merito aveva ancorato la presunzione di buona fede del possesso richiesta dall'ipotesi di usucapione di cui all'art. 1161, comma 1, c.c., dichiarando le appellanti proprietarie, per intervenuta usucapione, del bene mobile donato).
Cass. civ. n. 1464/2008
Qualora, all'atto dell'apertura di una successione per causa di morte, esista nel patrimonio del de cuius la titolarità di una quota di una società cooperativa edilizia, senza che l'appartamento sia stato ancora costruito, essa costituisce un bene mobile, come tale soggetto ad usucapione decennale da parte dell'erede, ai sensi dell'art. 1161 c.c., ove il possesso sia stato da quest'ultimo acquisito in buona fede.
Cass. civ. n. 2103/1982
Ai fini dell'usucapione abbreviata decennale di cui all'art. 1161 primo comma. c.c., con riguardo a titoli di credito nominativi, ove l'intestazione formale del titolo sia richiesta dall'acquirente al proprio nome, lo stato di buona fede del possessore deve sussistere sia all'atto dell'acquisto del possesso del titolo di credito, che con riguardo alla successiva intestazione formale, in quanto la fattispecie possessoria comincia a produrre i suoi effetti solo dal momento in cui è stata eseguita la duplice intestazione formale richiesta dalla legge di circolazione del titolo. Tuttavia, la buona fede non può ritenersi a priori esclusa per il solo fatto che la duplice intestazione formale sia stata compiuta, in violazione dell'art. 2022, secondo comma, c.c., in base ad un negozio di trasferimento che risulti da un atto non autenticato, tenuto conto della funzione e della finalità proprie dell'autenticazione, richiesta dalla legge a tutela della posizione dell'emittente, allorché proceda all'intestazione del nome dell'acquirente nei propri registri, e tenendo presente altresì che la buona fede può essere determinata anche da errore di diritto, e cioè dall'ignoranza che, al fine indicato, la legge richiede l'esibizione dell'atto autentico.