Art. 1170 – Codice civile – Azione di manutenzione
Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.
L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.
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Può riguarda anche te
- Se possiedi un bene, hai comunque una tutela anche senza esserne proprietario: il possesso produce effetti giuridici immediati.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10925/2024
Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori.
Cass. civ. n. 8731/2014
L'azione di manutenzione possessoria tutela il potere di fatto sulla cosa e non il corrispondente diritto reale, sicché la violazione delle distanze legali tra costruzioni può essere denunciata ex art. 1170 cod. civ. solo quando abbia determinato un'apprezzabile modificazione o limitazione dell'esercizio del possesso.
Cass. civ. n. 18216/2013
In tema di azione di manutenzione del possesso, affinché un soggetto possa qualificarsi come autore morale della turbativa, occorre che egli, pur non avendo autorizzato la condotta illecita, ne abbia tratto vantaggio (criterio del "cui prodest") e che sia consapevole dell'illiceità dell'atto di molestia compiuto da terzi.
Cass. civ. n. 13417/2013
La lesione possessoria consistente nel rifiuto della restituzione di un fondo opposto dal detentore qualificato al possessore mediato, accompagnato dall'opposizione fatta contro quest'ultimo e perciò dalla manifestazione dell'avvenuta interversione, configura uno spoglio semplice, riconducibile alla previsione di cui all'art. 1170, terzo comma, cod. civ., il quale disciplina la cosiddetta azione di manutenzione recuperatoria, idoneamente esperibile in presenza delle condizioni soggettive e temporali contemplate dal comma precedente.
Cass. civ. n. 1494/2013
In tema di azioni possessorie, integra gli estremi di uno spoglio, e non quelli di una semplice molestia, la privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti il potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo, come nell'ipotesi di eliminazione di una conduttura e di procurata inutilizzabilità di una fossa biologica, facente parte di una fognatura, tale da incidere negativamente sulla possibilità di esercizio di una servitù di scarico.
Cass. civ. n. 20800/2011
La molestia possessoria può realizzarsi, anche senza tradursi in attività materiali, attraverso manifestazioni di volontà che devono - però - esprimere la ferma intenzione del dichiarante di tradurre in atto il suo proposito, mettendo in pericolo l'altrui possesso. Invece, se le manifestazioni di volontà - siano esse verbali o scritte - siano rivolte all'affermazione di un diritto proprio o alla negazione di un diritto altrui, senza far temere imminenti azioni materiali contrastanti con la situazione di possesso, non si è in presenza di molestia possessoria, bensì solo di espressioni intese ad evitare - se possibile - una controversia giudiziaria. La ricorrenza di una o dell'altra ipotesi rientra nella valutazione del giudice di merito, il cui accertamento - se adeguatamente motivato - sfugge al controllo di legittimità.
Cass. civ. n. 11201/2008
In tema di distanze nelle costruzioni, nel caso di trasformazione del tetto in terrazzo, munito di riparo o ringhiera, che venga a trovarsi a distanza inferiore a quella legale rispetto all'altrui fondo, il comodo affaccio esercitabile su di questo costituisce turbativa del possesso del vicino. Tale possesso è reclamabile con l'azione di manutenzione ed alla predetta turbativa è possibile porre rimedio con l'esecuzione di opere idonee, secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito in quanto sorretto da coerente motivazione, ad evitare l'affaccio a distanza inferiore a quella legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito, che aveva ritenuto sufficiente, per impedire il ravvicinato affaccio sul fondo dell'attore, dal terrazzo ricavato dal convenuto sul tetto del suo edificio eliminando le tegole, un muretto alto 80 cm, spesso 20 cm, ed un cancelletto alto 110 cm, privo di punte di lancia).
Cass. civ. n. 1136/2003
La violazione delle distanze legali nella collocazione di un tubo (nella specie, di gas) integra una molestia al possesso del fondo finitimo perché, anche quando non ne comprime l'esercizio, importa tuttavia, automaticamente una modificazione o una restrizione delle relative facoltà.
Cass. civ. n. 10343/2002
In materia di tutela possessoria, il possesso tutelabile con l'azione di manutenzione deve essere qualificato da determinati requisiti, tra i quali vi è quello della durata (pacifica e non interrotta) fissata nel minimo di un anno ed un giorno, che attestino una situazione di esercizio del diritto corrispondente, socialmente non contestata (si veda Corte Cost. 22 luglio 1996, n. 290).
Cass. civ. n. 12080/2000
Ad integrare una molestia suscettibile di legittimare l'esercizio dell'azione possessoria di manutenzione è sufficiente un'attività materiale o giuridica, consapevolmente posta dall'agente, direttamente o indirettamente e con un apprezzabile contenuto di disturbo che comporti un diverso modo di essere del possesso o del suo esercizio, senza che occorra che detta attività si sustanzi in una specifica violazione di legge. Né si richiede una condotta colposa dell'agente, come nel caso dell'illecito aquiliano, essendo diretta la tutela possessoria non a colpire il contegno riprovevole tenuto dall'aggressore in violazione del precetto del neminem ledere bensì a salvaguardare lo stato di fatto esistente.
Cass. civ. n. 11404/1998
L'animus turbandi, per l'esperibilità dell'azione di manutenzione del possesso di un edificio molestato dalla violazione delle distanze legali, non è escluso dall'ottenimento della concessione edilizia da parte dell'autore della turbativa, rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi.
Cass. civ. n. 5325/1998
L'ultrannalità del possesso, per l'esperibilità dell'azione di manutenzione tra compossessori, se uno di essi amplia la sfera del proprio possesso rendendo più scomodo, o restringendo, il precedente modo di esercizio del possesso altrui, pur se per mera tolleranza — come nel caso di un coerede che apra un varco, costituito da cancello con lucchetto, nella recinzione di un fondo, apposta da altro coerede iure familiaritatis — va computata dall'inizio del compossesso.
Cass. civ. n. 7200/1995
La molestia possessoria può realizzarsi, anche senza attività materiali, attraverso manifestazioni di volontà che devono però esprimere la ferma intenzione del dichiarante di tradurre in atto il suo proposito, mettendo così in pericolo l'altrui possesso. Invece, se le manifestazioni di volontà, siano esse verbali o scritte, sono volte all'affermazione di un diritto proprio o alla negazione di un diritto altrui, senza far temere imminenti azioni materiali contrastanti con la situazione di possesso, non si è in presenza di molestia possessoria, bensì solo di espressioni intense ad evitare, se è possibile, una controversia giudiziaria. La ricorrenza di una o dell'altra ipotesi rientra nella valutazione del giudice del merito, il cui accertamento, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità.
Cass. civ. n. 6956/1995
La differenza tra lo spoglio e la turbativa, ai fini della individuazione dell'azione da esperirsi da parte del possessore, va definita, non in base ad astratte tipologie di comportamenti, ma alla stregua degli effetti che la lamentata violazione del possesso determina sulla situazione di fatto sulla quale essa viene ad incidere; se tale situazione, nella sua corrispondenza all'esercizio di un diritto reale, viene eliminata o comunque svuotata del suo essenziale contenuto, la violazione del possesso si sarà concretata nello spoglio, mentre quando dalla condotta illecita derivi solo una limitazione, attuale o potenziale, del possesso o del suo modo di esercizio, si avrà la semplice turbativa.
Cass. civ. n. 724/1995
Contro la violazione delle norme sulle distanze legali, concretandosi questa in una mera turbativa dell'altrui possesso, può essere esperita l'azione di manutenzione e non quella di spoglio.
Cass. civ. n. 9871/1994
Al fine della configurabilità della molestia possessoria —la quale al pari dello spoglio, costituisce un atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa e obbliga chi lo commette al risarcimento del danno — con l'atto materiale deve coesistere, anche in caso di molestia provocata da inosservanza delle distanze legali, il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di manutenzione (art. 2697 c.c.), mentre rappresenta apprezzamento di fatto — riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e sufficiente — l'accertamento dell'esistenza dell'indicato elemento soggettivo; senza che il possessore debba provare anche la consapevolezza dell'autore della lesione di aver violato l'altrui diritto.
Cass. civ. n. 2391/1994
Colui che è convenuto con l'azione di manutenzione per asserita violazione di distanze rispetto alla preesistente costruzione dell'attore, non viola il divieto di cumulo del petitorio con il possessorio se contesta che, a causa dell'illegittimo esercizio del diritto di prevenzione compiuto dall'attore nell'erigere la sua costruzione, egli non era tenuto al rispetto delle distanze.
Cass. civ. n. 4928/1993
Il possessore di un edificio che chieda con l'azione di manutenzione la cessazione della turbativa del suo possesso, derivante dall'inosservanza della distanza legale da parte del frontista che sopraelevi sullo stesso fronte sul quale aveva realizzato la costruzione di base, è tenuto a dimostrare che tra le facoltà incluse nel suo possesso rientra, in virtù della prevenzione, anche quella di pretendere dal frontista il rispetto della distanza legale, mentre non è tenuto a dare la prova di essersi attenuto nella realizzazione del suo edificio, alla scelta, consentita dal principio della prevenzione, di costruire, anziché sul confine, a distanza legale da esso, acquisendo in tal modo il diritto di obbligare il frontista al rispetto della stessa distanza, giacché oggetto del giudizio possessorio è l'esercizio di fatto di un diritto e non la titolarità dello stesso, che rileva invece nel giudizio petitorio.
Cass. civ. n. 4776/1993
La privazione della disponibilità dei beni disposta dall'art. 42 R.D. 16 marzo 1942, n. 287, importando solo il venir meno del potere di disporre ed amministrare del fallito, che passa al curatore del fallimento, non comporta alcuno spossessamento ope legis, e non può riguardare il terzo che, prima della dichiarazione di fallimento, abbia cominciato ad esercitare su taluno dei beni un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, nel qual caso occorre che il curatore esperisca i rimedi offerti dalla legge per porre fine al possesso altrui e per recuperare il bene alla effettiva disponibilità degli organi fallimentari. (Fattispecie in cui si è ritenuto che nella durata annuale del possesso, utile ai fini della proposizione di azione di manutenzione, prevista dall'art. 1170, secondo comma, c.c., fosse da ricomprendere anche il periodo, successivo alla sentenza dichiarativa del fallimento, in cui il ricorrente era rimasto in possesso del bene per il quale invocava la manutenzione).
Cass. civ. n. 3942/1991
L'indagine sulla sussistenza, ad opera del proprietario del fondo servente, di atti di violazione o turbativa della servitù va condotta con riferimento all'estensione ed alle modalità di esercizio della servitù medesima, come fissate dal titolo costitutivo, e, pertanto, deve tenere conto anche delle specificazioni che tale titolo contenga in ordine alla utilitas, ove le stesse non abbiano mero valore indicativo, ma valgano a qualificare e delimitare il diritto.
Cass. civ. n. 2927/1991
La violazione delle distanze legali nelle costruzioni integra una molestia al possesso del fondo finitimo, contro la quale è data l'azione di manutenzione, perché, anche quando non ne comprime di fatto l'esercizio, apporta automaticamente modificazione o restrizione delle relative facoltà.
Cass. civ. n. 3746/1990
In tema di manutenzione del possesso è sufficiente ad integrare gli estremi della turbativa anche una dichiarazione verbale di opposizione all'esercizio del possesso altrui, accompagnata dal comportamento del dichiarante che esprima la ferma volontà di tradurre in atto il suo proposito, non ostando che il giudice penale abbia ritenuto che tale comportamento non integrasse le ipotesi delittuose di cui agli artt. 612 e 594 c.p. stante la diversità dei fatti materiali che costituiscono il presupposto di tali reati, rispetto a quelli necessari e sufficienti alla configurabilità, in sede civile, della turbativa dell'altrui possesso.
Cass. civ. n. 532/1990
In tema di manutenzione del possesso, un'immutazione dello stato dei luoghi che non arrechi attualmente danno al possesso altrui, può ugualmente configurare una molestia, se sia idonea a porre in dubbio o in pericolo siffatto possesso, ma a tale fine è necessario che la detta immutazione sia per se stessa evolutiva nella direzione di uno specifico attentato pregiudizievole, oppure che sia accompagnata da univoche manifestazioni, da parte di chi l'ha posta in essere, tali da denotare una contraria pretesa; il relativo accertamento, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici.
Cass. civ. n. 2293/1988
Al fine dell'integrazione del requisito del possesso ultrannuale per l'esercizio dell'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c., il possesso dell'attore che abbia acquistato l'immobile quale terzo nominato con contratto per persona da nominare va considerato unitariamente anche con riguardo al possesso (eventualmente) esercitato dall'originario contraente atteso che nel contratto per persona da nominare — in cui la sostituzione dell'originario contraente con altro soggetto è resa legittima dall'accettazione di quest'ultimo — gli effetti negoziali si producono in via diretta ed immediata nei confronti del terzo, ove la nomina segua in tempo utile e nelle debite forme, e quindi anche il possesso del contraente originario, essendo stato esercitato, fino alla sostituzione, anche in nome della persona da nominare, si unisce a quello posteriore del nominato e configura un unico possesso senza soluzioni di continuità.
Cass. civ. n. 6415/1984
In tema di azioni a difesa del possesso, la distinzione tra spoglio e molestia va posta non già sul piano della quantità, bensì su quello della natura della aggressione all'altrui possesso, nel senso che lo spoglio incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la molestia si rivolge contro l'attività di godimento del possessore, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo. Al fine di stabilire se sussistano gli estremi dello spoglio o della molestia non può prescindersi dalle modalità, anche temporali, del comportamento dell'aggressore, le quali hanno rilievo per stabilire se si tratti di un impedimento duraturo, anche se non permanente, integrante lo spoglio, o di un impedimento soltanto transitorio parificabile alla mera turbative.
Cass. civ. n. 3738/1982
Qualora il passaggio sul fondo altrui, a seguito di recinzione di questo, venga esercitato attraverso apposita apertura lasciata nella recinzione medesima, in un punto diverso rispetto a quello in precedenza utilizzato, il requisito della durata ultranovennale del possesso del passaggio stesso, al fine dell'esperibilità dell'azione di manutenzione (art. 1170 secondo comma c.c.), non può essere riscontrato con limitato riferimento al periodo successivo all'effettuazione di detta recinzione, trattandosi di fatto non idoneo ad interferire sulla continuità della situazione possessoria.
Cass. civ. n. 23/1982
A differenza dello spoglio che priva il possessore della possibilità di esercitare il possesso su tutta o parte della cosa ed implica la modifica, in modo duraturo se non definitivo, della consistenza della cosa stessa, sicché il possessore non può ripristinarla se non mediante una reazione a sua volta fisicamente modificatrice, la molestia turba, ossia rende meno comodo o più difficile, l'esercizio del possesso altrui e non incide sulla consistenza della cosa, onde il possessore può tornare ad esercitare il possesso, nelle identiche condizioni di prima, senza a sua volta modificare la consistenza fisica della cosa.
Cass. civ. n. 198/1976
Il criterio distintivo tra spoglio e molestia non è quantitativo, ma concettuale. La molestia si rivolge contro l'attività del possessore, disturbandone il pacifico esercizio mediante una contraria pretesa o mediante altri atti o fatti diretti a renderlo disagevole o scomodo; essa si misura per gradi ed è reprimibile con l'azione di manutenzione solo se supera la normale tollerabilità. Lo spoglio incide direttamente sulla cosa; esso non presuppone necessariamente la privazione totale del possesso, potendo anche concretizzarsi in una privazione solo parziale di esso, la quale consegua a qualunque arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, perpetrata nella consapevolezza del divieto del possessore e che restringa, o riduca, le facoltà inerenti al potere da lui esercitato sulla cosa o, comunque, renda meno comodo l'esercizio del diritto.
Cass. civ. n. 3507/1975
La violazione delle distanze legali può dare luogo a molestia possessoria, contro cui è data l'azione di manutenzione, solo quando il possesso corrispondente al diritto di proprietà si concreta in uno stato di fatto presupponente il rispetto del limite legale. Non è data, pertanto, tutela possessoria a colui che lamenti l'avvenuta costruzione da parte del vicino nell'inosservanza della distanza di tre metri, di cui all'art. 873 c.c., dalla futura ed eventuale propria costruzione in sopraelevazione, poiché la lamentata inosservanza non viene a pregiudicare uno stato di fatto attuale ma incide solo sulla facoltà di sopraelevazione, tutelabile solo in sede petitoria.
Cass. civ. n. 3470/1975
Ai fini dell'azione possessoria di manutenzione occorre distinguere tra molestia di fatto, che si concretizza in fatti materiali esteriori, per cui il molestante opera direttamente e fisicamente sulla cosa, oggetto dell'altrui possesso, producendo in genere un mutamento esteriore dello stato di fatto preesistente con opere e fatti nuovi, e molestia di diritto, che consiste in una dichiarazione di volontà contenuta in un atto giudiziale o stragiudiziale rivolto a contestare l'altrui possesso senza incidere materialmente sulla consistenza del potere di fatto e, quindi, senza alcun mutamento obiettivo e concreto al possesso altrui; in tale seconda ipotesi, il possesso è posto solamente in pericolo e tale pericolo turba il godimento del bene, venendo in tal modo, ad intaccare il possesso.
Cass. civ. n. 921/1975
Agli effetti della tutela possessoria costituisce molestia ogni atto che modifichi il possesso altrui o ne renda più disagevole l'esercizio, ove sia compiuto volontariamente e con la coscienza di arrecare un siffatto turbamento, nonché con la consapevolezza del divieto espresso o tacito del possessore.